Il reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) prevede la reclusione da uno a sei anni e una multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, per chiunque recluti manodopera per destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori e per chi utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione di caporali. Rispetto alla normativa attuale, contenuta nell’articolo 603-bis del Codice penale che viene modificato dal ddl, si stabilisce quindi una nuova fattispecie di reato. L’attuale articolo, infatti, prevede la reclusione da cinque a otto anni e una multa da 1.000 a 2.000 euro per chi recluta un lavoratore mediante violenza, minaccia o intimidazione. Fattispecie confermata dal ddl. Che, però, prevede una nuova pena se l’attività di reclutamento si svolge anche senza minaccia o intimidazione.
Per far scattare il reato (che, come visto, interesserà anche che impiega il lavoratore) occorrerà verificare che ci si stia approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori.
Per sfruttamento si intende la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative degradanti.
Sono considerate aggravanti che comportano l’aumento della pena da un terzo alla metà: il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre; il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
Tra le novità, ancora, la possibilità per il Gip di disporre, al posto del sequestro, il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell’azienda, il giudice per le indagini preliminari nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all’Albo degli amministratori giudiziari.