Il senatore del Pd Mino Taricco, insieme ai colleghi D’Arienzo, Laus, Fedeli, Paola Boldrini, Stefàno, D’Alfonso, Rossomando, Iori, Rojc, Manca, Cirinnà, Ferrazzi, Assuntela Messina, Giacobbe, ha presentato in Senato una interrogazione per far sì che l’applicazione delle norme di inquadramento della Circolare INPS n. 94 del 20 Giugno 2019, “cooperative senza terra”, tenga conto delle realtà del settore agricolo e della loro complessità ed eviti quindi inutili e pericolose penalizzazioni per le imprese agricole.
“Ho voluto portare all’attenzione di INPS e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la necessità di iniziative urgenti volte ad evitare inutili e pericolose penalizzazioni del settore agricolo nella sua complessità e, nello specifico, per le nostre imprese agricole”, spiega Taricco.

Segue testo interrogazione

– Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Premesso che:

la circolare dell’Inps n. 94 del 20 giugno 2019 è intervenuta sull’inquadramento, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione agricola unificata, delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori che svolgono, in connessione o meno con l’attività principale, attività diverse dalla coltivazione dei fondi, dalla selvicoltura e dall’allevamento di animali, di cui all’articolo 2135 del codice civile;

l’Inps ha dato un'”interpretazione autentica” dell’ambito di applicazione dell’articolo 6 della legge 31 marzo 1979, n. 92, riguardo all’individuazione dei lavoratori agricoli dipendenti ai fini dell’applicazione delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

secondo il suddetto articolo 6, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da:

a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonché imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi;

b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonché consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione;

c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all’esercizio controllato della caccia;

d) imprese non agricole singole e associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connessa a quella di raccolta;

e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività;

secondo l’Inps la suddetta elencazione deve essere considerata tassativa e quindi non rientrerebbero in tale ambito di applicazione le attività di servizi e di supporto al processo produttivo, quali ad esempio la potatura, la semina, la fornitura di macchine agricole, svolte da imprese non agricole;

l’Inps afferma che “ai fini previdenziali che qui rilevano, l’impresa deve essere dotata di un’effettiva struttura imprenditoriale con la predisposizione di mezzi, risorse e organizzazione, tanto da potersi configurare l’ipotesi del c.d. appalto genuino. In mancanza di un’effettiva struttura imprenditoriale e dell’inquadramento previdenziale dell’azienda in altro settore diverso da quello agricolo, si configura l’ipotesi di assunzione di lavoratori al solo scopo di inviarli presso le aziende utilizzatrici, attraverso il meccanismo dell’appalto di servizio o altri similari, integrando la fattispecie della mera somministrazione di manodopera”;

di conseguenza “non sono iscrivibili nella gestione agricola i lavoratori addetti alle attività di cui al richiamato articolo 6, dipendenti di cooperative o di società che svolgono attività caratterizzate dall’esecuzione in appalto di fasi di lavorazioni o singole operazioni del processo produttivo, avulse da un’impresa organizzata per svolgere attività commerciali o di servizi. In tale ottica l’esclusione riguarda non solo le attività sopra citate della potatura e della semina, escluse per mancanza del requisito oggettivo del tipo di attività elencato dalla norma, ma anche la raccolta o i lavori di forestazione, se effettuati al di fuori della condizione soggettiva di un’impresa, commerciale o di servizi, titolare di posizione contributiva nel relativo settore di appartenenza.”. Secondo la circolare “in situazioni di questo tipo, in mancanza di un’impresa di cui all’articolo 2135 del codice civile o in assenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 6 della legge n. 92/1979, si configurano le fattispecie della somministrazione irregolare di manodopera”;

a parere degli interroganti l’interpretazione resa dall’Inps è troppo restrittiva e non tiene conto della complessità del settore agricolo. Basti pensare alle imprese agricole, ed in particolare a quelle vitivinicole, con cicli stagionali di produzione e trasformazione particolarmente concentrati in alcuni periodi dell’anno, che non riuscendo a reperire un sufficiente numero di lavoratori stagionali idonei all’attività o dovendo organizzare l’attività mediante enti dotati di sufficiente numero di lavoratori addestrati, usufruiscono del lavoro di imprese (perlopiù cooperative), che godono della possibilità di inquadrare i lavoratori in agricoltura ai sensi di quanto previsto dalle norme di previdenza ed assistenza. Si tratta di aziende che, pur operando in settori diversi da quello agricolo, assumono operai per svolgere una delle attività elencate dal citato articolo 6 e che hanno la possibilità di inquadrare, sotto il profilo previdenziale, i propri lavoratori secondo la mansione effettivamente esercitata invece che secondo l’attività generale dell’impresa;

a riprova di ciò, si sottolinea quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera e), là dove tra le attività che danno luogo all’iscrizione degli operai nella gestione agricola sono ricomprese quelle relative a “lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde”;

appare di tutta evidenza come rientrino nell’ambito di applicazione della suddetta locuzione le opere e gli interventi tecnici necessari a mantenere i terreni agricoli idonei al pascolo ed alle coltivazioni, comprese le operazioni sulle piante che insistono sul terreno necessarie a mantenerle produttive (potatura, pacciamatura, eccetera);

l’interpretazione dell’Inps per cui “è da escludere che le attività di servizi e di supporto al processo produttivo, quali ad esempio la potatura, la semina, la fornitura di macchine agricole, svolte da imprese non agricole, diano luogo all’iscrizione degli operai nella gestione agricola”, non è comprensibile e sarà foriera di gravi danni nei confronti delle imprese agricole costrette stagionalmente ad usufruire di servizi esternalizzati e di contenziosi;

tra altro, tale interpretazione appare contravvenire con quanto previsto dall’accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 22 febbraio 2018, che prevede espressamente che l’attività di potatura debba essere ricompresa tra le attività di manutenzione del verde, che consentono l’inquadramento in agricoltura degli operai agricoli addetti a tali attività;

nel tentativo di sanzionare situazioni “patologiche” che hanno caratterizzato l’attività di alcune cosiddette “cooperative senza terra”, l’Inps ha dato un’interpretazione fortemente punitiva del settore agricolo, mettendo sullo stesso piano la mancanza di un’effettiva struttura imprenditoriale e l’inquadramento previdenziale dell’azienda, che rischia di disarticolare anche la vita di molte aziende e di molte attività gestite, nel rispetto dei diritti dei lavoratori, in modo legale e trasparente,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di consentire un’applicazione delle norme di riferimento che tenga conto della realtà del settore agricolo e della sua complessità evitando inutili e pericolose penalizzazioni.


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