Il decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 contiene disposizioni volte a:
snellire e accelerare i procedimenti amministrativi per il riconoscimento della protezione internazionale;
semplificare e ottimizzare le procedure di identificazione degli stranieri trovati in una condizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi durante operazioni di salvataggio in mare;
assicurare l’effettività dei provvedimenti di espulsione, respingimento e allontanamento (anche incrementando le risorse volte a garantire l’esecuzione dei rimpatri);
potenziare le misure di contrasto all’immigrazione illegale e al traffico di migranti; rafforzare il principio di ‘leale collaborazione’ tra Stato ed enti territoriali per quanto concerne l’organizzazione e la gestione del ‘sistema’ accoglienza.

Tra i punti principali del provvedimento, si segnala:
l’istituzione di 26 sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’UE presso ciascuno dei tribunali ordinari del luogo in cui hanno sede le Corti d’Appello cui verranno assegnati magistrati (già in servizio) dotati di specifiche competenze in materia;
la competenza delle istituende sezioni per le controversie in materia di: a) mancato riconoscimento del diritto di soggiorno; b) allontanamento; c) riconoscimento della protezione internazionale, per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale; d) riconoscimento della protezione umanitaria; e) diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell’autorità amministrativa in materia di diritto all’unità familiare.; f) accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana (per le quali si applica il rito sommario di cognizione). Nei casi elencati il tribunale giudica in composizione monocratica. Le sezioni sono, inoltre, competenti, per le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale, c.d. Unità Dublino; su queste controversie e su quelle in materia di riconoscimento della protezione internazionale il tribunale decide in composizione collegiale;
una nuova disciplina delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale. In sostanza si sopprime il grado di appello avverso la decisione del tribunale, che deve comunque pronunciarsi entro 4 mesi (e non più 6) dalla presentazione del ricorso, prevedendo che il decreto non è reclamabile ma esclusivamente ricorribile per Cassazione) e si sostituisce il rito sommario di cognizione (previsto dall’attuale normativa) con un procedimento camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale. L’udienza deve essere comunque fissata, oltre che in specifiche ipotesi in cui il giudice ritenga necessario e opportuno, anche in una serie di casi particolari (ad es. quando l’interessato ne abbia fatto- motivata richiesta nel ricorso introduttivo). E’ previsto inoltre che per la decisione il giudice debba avvalersi anche delle informazioni sulla situazione socio-politica-economica del Paese di provenienza;
la semplificazione delle modalità di notifica degli atti e dei provvedimenti delle Commissioni;
– l’introduzione dell’obbligo espresso di videoregistrazione del colloquio personale del richiedente innanzi alla Commissione territoriale (con l’individuazione di specifiche modalità di garanzia sulla correttezza della relativa trascrizione). E’ tuttavia previsto che in sede di colloquio il richiedente possa formulare apposita istanza motivata di non avvalersi del supporto della video registrazione (ad es. per motivi di sicurezza o di privacy);
la non assoggettabilità al trattenimento del richiedente asilo in particolari condizioni di vulnerabilità (ad es. minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza);
– la partecipazione – su base volontaria – dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale in favore delle collettività locali. In particolare i Comuni e le regioni e le province autonome possono predisporre – in collaborazione con il Terzo Settore – appositi progetti da finanziare con risorse europee;
la partecipazione all’udienza per la convalida dei provvedimenti di allontanamento dell’interessato trattenuto nel centro possibilmente a distanza, mediante un collegamento audiovisivo tra l’aula d’udienza e il centro;
l’incremento del personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e l’assunzione di specifiche professionalità (funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale);
il rafforzamento della sicurezza e dell’operatività della rete diplomatica e consolare nel continente africano attraverso l’incremento del contingente di personale locale in essa impiegato (di 20 unità) e della spesa (2,5 milioni di euro per l’anno 2017 e 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018) per l’invio di personale dell’Arma dei Carabinieri;
– il rito abbreviato per la definizione del ricorso avverso i provvedimenti di espulsione per motivi di ordine pubblico, sicurezza nazionale e di prevenzione del terrorismo;
– le modalità operative di esecuzione delle procedure di identificazione, registrazione e rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico nei confronti degli stranieri che abbiano irregolarmente varcato il confine o siano stati salvati in mare e che vengono condotti per le esigenze di soccorso e di prima accoglienza in appositi “punti di crisi”;
l’interconnessione del Sistema informativo automatizzato (SIA) del Dipartimento della pubblica sicurezza con le banche dati delle forze di polizia e con il sistema per la gestione dell’accoglienza, al fine di assicurare un’efficiente gestione informatica dei procedimenti amministrativi sugli ingressi e i soggiorni irregolari e una maggiore condivisione delle informazioni relative ad ogni straniero;
un ampliamento e una distribuzione (più capillare) sull’intero territorio nazionale dei CIE, che vengono ridenominati “Centri di permanenza per i rimpatri” e l’applicazione ad essi delle disposizioni che disciplinano le visite (senza necessità di autorizzazioni) negli istituti penitenziari da parte di alcuni soggetti istituzionali;
l’inapplicabilità delle disposizioni previste nel presente provvedimento ai minori stranieri non accompagnati (per i quali è in corso di approvazione definitiva alla Camera un provvedimento specifico);
– la proroga al 15 dicembre 2017 della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi nell’isola di Lampedusa.

A cura di Roberta Amelio