Istituire il Parco archeologico culturale del Tuscolo. E’ la proposta
avanzata in Senato dal Partito democratico che ha presentato un disegno di
legge, a prima firma del capogruppo Francesco Boccia, che riprende un identico
provvedimento depositato a inizio legislatura da Bruno Astorre, il senatore dem
deceduto nel marzo 2023. “L’approvazione di questo disegno di legge consente
di colmare il ritardo nella tutela e nella valorizzazione di un sito che fa
parte in maniera significativa del nostro patrimonio culturale nazionale, e
permette di sostenere gli sforzi fin qui compiuti dagli enti locali,
particolarmente dalla comunità montana dei Castelli romani e prenestini, in una
visione sussidiaria delle competenze dei vari livelli di governo”, spiegano i
senatori PD che aggiungono: “Con l’approvazione del ddl diamo senso compiuto
alle disposizioni del Codice dei beni culturali attraverso un’operazione di
rete che mette in collegamento tutti i soggetti pubblici interessati e coinvolge
i privati proprietari delle ville rinascimentali, per tutelare e valorizzare
questo immenso patrimonio che la storia ha voluto concentrare in un sito, nel
quale si sono spesso intrecciati i destini dell’umanità”.

IL DDL
Il ddl prevede che il Parco archeologico culturale del Tuscolo comprenda
l’area dell’antica città di Tusculum, il complesso ambientale pertinente e
le ville rinascimentali sorte alle sue pendici. Costituiscono elementi
qualificanti del Parco: a) i resti dell’antica città di Tusculum, ricompresi
nel patrimonio della comunità montana dei Castelli romani e prenestini,
costituenti elementi caratterizzanti del Parco, con particolare riferimento alla
rocca, al settore monumentale del foro e del teatro, al santuario extraurbano,
alla via dei sepolcri, all’anfiteatro e a tutti gli altri ambiti di ricerca
archeologica già riscoperti, come il Barco Borghese, o ancora da individuare;
b) le ville rinascimentali sorte alle pendici del Tuscolo, sia di proprietà
privata che pubblica, quali villa Mondragone, villa Aldobrandini, villa
Falconieri, villa Parisi, villa Lancellotti, villa Tuscolana-ex Rufinella e
villa Gammarelli; c) il patrimonio naturalistico, prevalentemente arboreo e
arbustivo, caratterizzante l’intero colle del Tuscolo, già tutelato con la
costituzione del Parco regionale dei Castelli romani; d) il valore culturale
dell’area, sia per le memorie dei personaggi che ad essa fanno riferimento sia
per la presenza del teatro romano.

Il ddl prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
la regione Lazio promuova una conferenza dei servizi con i soggetti interessati,
quali la comunità montana dei Castelli romani e prenestini, i comuni ricadenti
nell’area del Parco archeologico culturale, il Parco regionale dei Castelli
romani, i soggetti e gli enti proprietari delle ville rinascimentali ricomprese
nell’area e la Soprintendenza competente per la definizione di un accordo di
programma nel quale sono definite le linee progettuali del Parco archeologico
culturale, in conformità con le linee guida adottate con il decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali del 18 aprile 2012, e sono
individuate le competenze di ciascun soggetto in relazione alla proprietà e
alle competenze stabilite dalla normativa vigente. L’accordo di programma
provvede in particolare a definire: a) le linee del progetto scientifico
relative agli aspetti archeologici, a quelli naturalistico-ambientali e a quelli
urbanistico-monumentali; b) le linee del progetto di tutela e valorizzazione; c)
il modello di piano di gestione; d) i compiti di ciascun soggetto sottoscrittore
dell’accordo; e) l’assegnazione delle risorse disponibili per ciascuno dei
soggetti sottoscrittori, in relazione all’ambito di lavoro assegnato; f) il
coordinamento complessivo dell’attività ai fini dell’accreditamento del
Parco archeologico culturale.

La regione Lazio coordina il complesso delle attività, dispone
l’assegnazione e l’erogazione delle risorse finanziarie previste ai singoli
soggetti attuatori, in relazione alle specifiche attività progettuali e
realizzative; approva, su proposta dei soggetti attuatori, il progetto
scientifico e il progetto di tutela e valorizzazione del Parco archeologico
culturale, nonché il piano di gestione dello stesso, e ne propone
l’accreditamento alla Commissione nazionale. La regione Lazio svolge altresì
il compito di sorveglianza e controllo delle attività operative dei singoli
soggetti attuatori.

Il ddl prevede i seguenti interventi: a) le attività progettuali di
carattere scientifico, di tutela e valorizzazione descritte nei paragrafi 2.2 e
2.3 delle linee guida adottate col decreto ministeriale; b) la redazione del
piano di gestione del Parco archeologico culturale previsto dal paragrafo 2.4
delle linee guida adottate col decreto ministeriale; c) lo scavo archeologico,
il consolidamento e il restauro dei reperti ai fini della tutela, della
conservazione e della fruizione didattica e turistica; d) l’acquisizione delle
aree di proprietà privata necessarie per completare la ricerca archeologica o
per assicurarne la tutela e la fruizione didattica e turistica; e) il
potenziamento degli itinerari turistico-culturali, ambientali e didattici già
esistenti e l’istituzione e realizzazione di nuovi; f) la realizzazione di
aree di sosta, di parcheggi e di servizi per il pubblico; g) la realizzazione di
spazi di servizio per l’attività archeologica, didattica e turistica in
relazione alla presenza storico-archeologica e naturalistica; h) la
conservazione, il restauro e la classificazione di reperti singoli ai fini della
loro musealizzazione; i) il potenziamento del sito internet già esistente e la
realizzazione di strumenti di visita di tipo informatico; l) la realizzazione di
pubblicazioni, sia di carattere scientifico che divulgativo, per promuovere la
conoscenza del Parco archeologico culturale e per facilitarne la fruizione.
Ai fini dell’istituzione del Parco archeologico culturale,
dell’adeguamento del sito alle linee guida del decreto ministeriale, della
realizzazione degli interventi, della sua valorizzazione e promozione, nonché
della sua fruizione turistico-didattica e culturale, il ddl prevede una spesa di
due milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Il piano di gestione del Parco archeologico culturale definisce gli obiettivi
strategici fondamentali secondo il genere dei parchi a rete al fine di
assicurare il giusto equilibrio tra conservazione, sostenibilità e sviluppo, e
di contribuire allo sviluppo socio-economico e alla qualità della vita delle
comunità locali interessate, nonché individua il soggetto responsabile della
gestione, preferibilmente in forma associata o consortile tra gli enti locali.
Il piano di gestione, in conformità con le indicazioni del progetto scientifico
e del progetto di tutela e valorizzazione, individua all’interno del Parco
archeologico culturale le zone da sottoporre a diversa gradazione di tutela e di
valorizzazione, secondo la seguente classificazione: zona A: costituita sia dai
resti emergenti sia da riserve archeologiche del sottosuolo rientranti in piani
di ricerca; zona B: costituita da infrastrutture quali strade, alberghi,
strutture didattico-ricreative a servizio del Parco archeologico culturale; zona
C: costituita da zone in cui particolari coltivazioni, allevamenti o strutture
artigianali di particolari qualità garantiscano l’equilibrata convivenza
delle attività economiche con le esigenze di tutela del Parco archeologico
culturale; zona D: costituita da strutture a diversa destinazione inserite
nell’ambito di processi di riconversione da attuare in tempi definiti; zona E:
le aree di particolare tutela ambientale; zona F: le ville rinascimentali e i
loro giardini.

Il ddl prevede che le opere e le acquisizioni destinate alla tutela ed alla
valorizzazione del Parco archeologico culturale siano dichiarate di pubblica
utilità, urgenti e indifferibili. All’interno dell’area del Parco
archeologico culturale è vietata l’attività di nuova edificazione. È
consentito agli enti gestori e ai proprietari delle porzioni private di
realizzare strutture finalizzate al miglior godimento dei beni, alla migliore
fruizione pubblica del Parco archeologico culturale, nonché alla creazione di
strutture di protezione e salvaguardia dell’intera area interessata. È
vietato altresì: a) svolgere attività che possono compromettere l’integrità
del patrimonio artistico, archeologico, paesistico e ambientale; b) raccogliere
e danneggiare specie vegetali; c) introdurre qualsiasi mezzo di distruzione o
alterazione dei cicli biogeochimici; d) accendere fuochi all’aperto.

Per l’attività di vigilanza all’interno dell’area del Parco
archeologico culturale sono competenti: a) il personale della polizia municipale
competente per territorio, anche attraverso apposita convenzione tra i comuni,
per assicurare la continuità dell’attività di vigilanza; b) i guardiaparco
del Parco regionale dei Castelli romani; c) gli altri corpi di polizia dello
Stato e locali. Per l’attività di sorveglianza possono essere stipulate
apposite convenzioni con corpi volontari forniti di regolare autorizzazione.


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