Commissione 02 - Giustizia - Mozione
1 marzo 2010
Caso Di Girolamo
Mozione Pd: "Senato revochi odg De Gregorio e discuta decadenza"
IL Pd ha depositato una mozione in cui impegna il Senato della Repubblica, alla luce di una piu' attenta considerazione della proposta formulata dalla Giunta delle Elezioni e Immunita' parlamentari, a revocare l'ordine del giorno De Gregorio, approvato il 29 gennaio 2009, e a riaprire immediatamente in Aula la discussione sulla proposta della Giunta stessa in merito alla decadenza del senatore del Pdl.
Di seguito il testo della mozione:
“Il Senato della Repubblica
ricordato che l’articolo 66 della Costituzione attribuisce a ciascuna camera il giudizio dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità
premesso che:
sulla elezione contestata nella Circoscrizione Estero di Nicola Paolo Di Girolamo, la Giunta delle Elezioni e delle Immunità parlamentari ha condotto una accurata, completa e diretta istruttoria e a seguito di udienza pubblica, alla presenza delle parti e dei loro difensori, ha accertato l’ineleggibilità del candidato e proposto alla Assemblea del Senato l’annullamento della elezione e la conseguente decadenza da senatore sin dal 28 ottobre 2008;
nella seduta del 29 gennaio 2009 l'Assemblea ha approvato un ordine del giorno ( a firma De Gregorio ed altri venticinque senatori del gruppo “Popolo delle Libertà”) che ha sospeso sino ad oggi la decisione sulla eleggibilità a senatore della Repubblica di Nicola Paolo Di Girolamo, imponendo alla Giunta delle Elezioni e delle Immunità di riconsiderarne il caso nonostante avesse già concluso i suoi lavori, ma solo dopo il formarsi del giudicato sulle eventuali imputazioni di falso a carico del medesimo Di Girolamo;
considerato che il richiamato ordine del giorno:
obbliga a sospendere la decisione su una elezione contestata per un tempo probabilmente più lungo della legislatura in corso, mentre l’accertamento sui titoli di ammissione ed ineleggibilità di un membro del Senato deve essere il più rapido possibile, per garantire la genuinità della rappresentanza popolare;
utilizza imprudentemente nelle sue motivazioni, senza alcun filtro critico, argomenti tratti dalla difesa del Di Girolamo e già confutati dalla relazione della Giunta delle
Elezioni e delle Immunità parlamentari, come quello che tende a minimizzare l’insussistenza della residenza fuori dall’Italia (presupposto per l’elettorato passivo nella Circoscrizione Estero) e le condotte contestate nell’inchiesta penale come dovute a “errore tutt’altro che macroscopico e solo frutto di disfunzioni di carattere amministrativo”; o come quello che, seppur confusamente, contesta alla Giunta l’utilizzazione di atti di indagine che, conferiti nel fascicolo processuale ai fini della verifica elettorale a seguito di corrispondenza tra Presidenza del Senato e Procura della Repubblica di Roma, furono visionati dalla difesa del Di Girolamo prima dell'udienza pubblica di contestazione;
confonde la competenza del Senato a giudicare sulla sussistenza delle condizioni di eleggibilità del Di Girolamo con quella della magistratura penale a valutare se per conseguirle o più propriamente per simularle si siano commessi reati, e facendo strumentalmente prevalere questa seconda competenza su quella dell’autonomo giudizio delle Camere sui titoli di ammissione dei propri membri, disapplica al caso in questione il dettato costituzionale.
Per tutti questi motivi, al fine di ristabilire nei suoi atti il pieno rispetto dell’articolo 66 della Costituzione,
il Senato della Repubblica
alla luce di una più attenta considerazione della proposta formulata dalla Giunta delle Elezioni e delle Immunità parlamentari (Doc. III, n. 2)
revoca con effetto immediato
l’ordine del giorno De Gregorio e più, approvato il 29 gennaio 2009, ne rigetta le motivazioni in fatto e in diritto e stigmatizza il pregiudizio che esso ha indubbiamente prodotto al prestigio del Parlamento;
invita
il Presidente del Senato a riaprire immediatamente la discussione in Assemblea sulla proposta della Giunta delle Elezioni e delle Immunità parlamentari (Doc. III, n. 2) ai sensi dell'art. 135-ter, comma 2 del Regolamento, affinché essa sia conclusa senza altri indugi.
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