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Commissione 13 - Ambiente - Documenti generici
23 marzo 2010

Dl enti locali

Vitali,Legnini,Mercatali,Adamo: Ecco la pregiudiziale presentata dal gruppo Pd

Grandi eventi senza vincoli per i Comuni

Ecco il testo della pregiudiziale presentata al dl enti locali dal gruppo del Pd e respinta dalla maggioranza: A.S. 2071
(Conversione in legge del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni)

Il Senato,
in sede di esame del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni (A.S. 2071)
Premesso che,
- l'eterogeneità delle norme contenute nel decreto-legge in esame costituisce elemento che contrasta palesemente con i presupposti di necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la decretazione d'urgenza e dall'articolo 15, comma primo, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale stabilisce che gli atti assunti in forza del citato articolo della Costituzione debbano contenere nel preambolo l'indicazione delle «circostanze straordinarie di necessità e di urgenza che ne giustificano l'adozione». Il provvedimento in esame, nel preambolo, asserisce la sussistenza di una supposta straordinaria necessità ed urgenza che si riscontra soltanto in riferimento ad alcune norme contenute nel medesimo provvedimento, mentre per altre non si ravvisano precisazioni in ordine ai presupposti fattuali dai quali possano evincersi tali ragioni;
- l'articolo 15, comma terzo, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce, inoltre, che i decreti legge debbano contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto debba essere, oltre che specifico ed omogeneo, corrispondente al titolo; circostanze queste che non si riscontrano in più parti del provvedimento in esame. In particolare, le disposizioni in materia attuazione dei programmi di valorizzazione degli immobili della Difesa e la soppressione delle autorità d'ambito territoriale competenti per la gestione delle risorse idriche e per la programmazione delle infrastrutture idriche, oltre a non essere giustificate nel preambolo, sono del tutto assenti nel titolo del provvedimento in esame, con ciò facendo venire meno i presupposti di urgenza di tali disposizioni;
- l'assenza dei requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione viola, altresì, le prescrizioni richieste da una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale. La Consulta, da ultimo con le sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha statuito che l’esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Carta fondamentale non possa evincersi dalla semplice "enunciazione dell’esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta”, sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva, ossia riferita all’urgenza delle norme ai fini dell’attuazione del programma di Governo, ma deve fondarsi su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;
- il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, viola, pertanto, l'articolo 77 della Costituzione, nella misura in cui introduce norme prive dei requisiti di specificità, omogeneità e corrispondenza al titolo, sanciti dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, nonché disposizioni che avrebbero potuto essere oggetto di un ordinario iter legislativo parlamentare;
Considerato che,
alcune disposizioni del decreto-legge in analisi sono incompatibili con taluni principi costituzionali e in particolare:
- le misure previste dall'articolo 1, comma 1-quinquies del provvedimento, nel sopprimere le autorità d'ambito territoriale competenti per la gestione delle risorse idriche, violano il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, previste dall'articolo 117 della Costituzione. A tal fine, si ricorda che l'articolo 117 della Costituzione limita la competenza legislativa statale alle sole norme generali ordinanti le materie ad esso espressamente attribuite, riservando alla competenza concorrente tra Stato e Regioni l'adozione di disposizioni più specifiche. Tale distinzione di competenze va intesa, secondo la giurisprudenza costituzionale, riconducendo alla sfera di attribuzione statale le sole disposizioni "sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie" e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell’ambito propriamente regionale». La soppressione delle Ato, palesemente non sorretta da "esigenze unitarie", interviene in un ambito disciplinato dalle regioni, creando un temporaneo vuoto normativo in relazione alle modalità di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato. E' pertanto evidente che le disposizioni introdotte dal decreto-legge si discostino sensibilmente dalla ripartizione di competenze sancita dall'art. 117 della Costituzione, come interpretata dalla giurisprudenza costituzionale consolidata;
- le misure contenute all'articolo 4, comma 4-quater del decreto, contrastano palesemente con il principio del federalismo fiscale, così come sancito dell'articolo 119 della Costituzione, con ciò determinando una rilevante compressione dell'autonomia degli enti locali. Nello specifico, le disposizioni con le quali si sostituiscono e si compensano entrate derivanti da tributi propri degli enti locali con trasferimenti derivati, il cui calcolo è accertato per di più in via convenzionale dagli enti locali, determina una rilevante compressione dell'autonomia tributaria degli enti locali. Inoltre, la prevista compensazione del minore gettito derivante dalla soppressione dell'ICI sulla prima casa - che nel complesso ha finora determinato una riduzione netta delle risorse proprie a disposizione degli enti locali - rischia di compromettere l'erogazione di taluni servizi essenziali per la cittadinanza;
- le misure contenute all'articolo 4, comma 4-novies, che escludono dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno le spese sostenute dagli enti locali per interventi necessari allo svolgimento di iniziative di particolare rilevanza dichiarati tali con ordinanza di protezione civile, segnalando la giusta esigenza di non penalizzare gli enti locali finora coinvolti in tali situazioni, fanno emergere, tuttavia, la problematica dell'utilizzo improprio e reiterato, da parte del Governo, dello strumento delle ordinanze di protezione civile in danno della funzione legislativa propria del Parlamento e del bilanciamento dei poteri sancito dalle norme costituzionali. In conseguenza di ciò, si evidenzia la necessità di limitare in futuro l’utilizzo delle ordinanze di protezione civile esclusivamente all’attuazione degli interventi di emergenza, per un tempo definito e nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento giuridico, così come stabilito dall’articolo 5, commi 1 e 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- relativamente alla concessione del contributo al Comune di Roma, previsto dall'articolo 4 comma 6 del decreto legge in esame, si evidenzia l'impropria utilizzazione, da parte dello Stato, delle competenze di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, dal momento che il contributo previsto non sembra corrispondere ad alcuna delle finalità ivi indicate;
- le competenze attribuite al Commissario ad acta, di cui all'articolo 4, comma 8-bis, nominato dal Consiglio dei ministri al fine di assicurare la puntuale attuazione del piano di rientro del deficit del Comune di Roma, mancano di qualsiasi parametro di operatività con ciò prefigurando un ambito di intervento che travalica l'autonomia dell'ente locale sancita dall'articolo 119 della costituzione;
- il decreto legge in conversione presenta inoltre profili di manifesta illegittimità anche sotto il profilo della copertura finanziaria, ex art. 81, ultimo comma della Costituzione, nonché di palese violazione di norme della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante norme di contabilità generale in materia di Bilancio. In particolare:
- la disposizione di cui all'articolo 4, al comma 4-quater, pur non comportando effetti peggiorativi sui saldi di bilancio, viola palesemente i principi di trasparenza del meccanismo contabile della PA, laddove si prevede che i Comuni possano utilizzare l'accertamento convenzionale di entrate tributarie per la determinazione del risultato contabile di amministrazione, e più in generale, di come viene costruito il bilancio a legislazione vigente.
tutto ciò considerato,
delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge A.S. 2071, di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2.


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