A prima firma Matteoli- Stefano Esposito
DISEGNO DI LEGGE

Art.1

(Finalità)


1. La presente legge è finalizzata a consentire la partecipazione dei tifosi alle manifestazioni calcistiche in condizioni di piena sicurezza e nel rispetto delle necessità di tutela dell’ordine pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge reca l’inasprimento delle sanzioni nei confronti di coloro che si rechino responsabili del reato di cui all’articolo 583-quater del codice penale ovvero del reato di cui all’articolo 635 del medesimo codice.

Art. 2

(Mantenimento dell’ordine pubblico e garanzia della sicurezza e del decoro all’interno degli impianti sportivi)

1. Le società sportive professionistiche, organizzatrici degli eventi calcistici, sono responsabili dell’ordine e della sicurezza pubblici all’interno degli impianti sportivi ove si svolgono tali incontri.

2. Le società sportive di cui al comma 1, in caso di intervento delle Forze dell’ordine, si fanno carico dei costi relativi al personale delle medesime, nonché di quelli per il mantenimento del decoro necessario all’interno degli impianti sportivi a seguito dell’effettuazione di incontri di calcio professionistico.

3. Le società sportive professionistiche possono favorire la partecipazione dei sostenitori alle attività di controllo e sicurezza purché siano in possesso dei requisiti personali e professionali previsti per gli steward dall’allegato A al decreto del Ministro dell’interno 8 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 23 agosto 2007.

4. Nel caso in cui le società sportive professionistiche non rispettino quanto disposto dai commi 1, 2, 3, si procede allo scioglimento dei gruppi organizzati-tifoserie facenti capo alle medesime società.

Art. 3

(Obblighi, divieti, diritti e doveri del tifoso)


1. Il tifoso è tenuto a mantenere, durante le trasferte della società sportiva professionistica di riferimento, un atteggiamento rispettoso e improntato al senso di civiltà negli stadi, sui mezzi pubblici e durante il percorso per accedere all’impianto sportivo.

2. Il soggetto di cui al comma 1 è altresì tenuto a scoraggiare e non assecondare alcun tipo di violenza da parte delle tifoserie durante le competizioni sportive, all’entrata e all’uscita dall’impianto sportivo o durante le trasferte della società sportiva professionistica di riferimento.

3. È fatto divieto di introdurre all’interno degli impianti sportivi sostanze alcoliche ovvero oggetti che mirano ad offendere le tifoserie avversarie.

4. All’interno degli impianti sportivi è vietato declamare slogan ed esporre striscioni violenti, omofobi, razzisti che mirano ad offendere le tifoserie avversarie o che mirano a reclamizzare i gruppi violenti, nonché invadere il campo di gioco, disturbare con eccessiva movenza gli altri tifosi o comunque adottare atteggiamenti che ledono l’incolumità altrui.

5. È fatto divieto l’accesso all’interno degli impianti sportivi ai gruppi organizzati che non siano regolarmente costituiti in associazione con organi sociali pubblici e non siano accreditati dalle società sportive professionistiche.

6. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 devono essere comunicate alla società sportiva di cui all’articolo 2, comma 1 che informa le forze di polizia affinché procedano con l’applicazione delle disposizioni stabilite dal decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.

Art. 4

(Inasprimento delle pene)


1. All’articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole ‘da quattro a dieci anni’ sono sostituite dalle seguenti: ‘da sei a dodici anni’;

b) le parole ‘da otto a sedici anni’ sono sostituite dalle seguenti: ‘da dieci a diciotto anni’.

2. All’articolo 635 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il secondo comma è inserito il seguente: ‘La pena è della reclusione da due anni a sei anni e si procede d’ufficio, se il fatto è commesso sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive’;

b) al secondo comma il n. 5-bis è soppresso.

3. All’articolo 2-bis, del D.L. 08/02/2007, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2007, n. 41 al comma 1 le parole ‘ da tre mesi ad un anno’ sono sostituite dalle seguenti: ‘da uno a tre anni’.

4. All’articolo 6-bis, della legge 13/12/1989, n.401, al comma 2 le parole ‘ fino ad un anno’ sono sostituite dalle seguenti: ‘da uno a tre anni’ e le parole ‘da sei mesi a quattro anni’ sono sostituite dalle seguenti: ‘da uno a sei anni’.

5. All’articolo 6-ter, della legge 13/12/1989, n.401, al comma 1 le parole ‘da sei mesi a quattro anni’ sono sostituite dalle seguenti: ‘da uno a sei anni’.

Art. 5.

(Clausola finanziaria ed entrata in vigore)


1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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