L’introduzione della figura dell’amministratore delegato, un cda più snello non più eletto dalla Vigilanza, il presidente di garanzia. Sono i punti salienti della riforma della governance Rai approvata dal Senato. Dall’entrata in vigore della legge l’attuale dg Antonio Campo Dall’Orto acquisirà i poteri previsti dalla riforma per l’ad, mantenendo comunque quelli attuali.
I POTERI DELL’AD – L’ad, secondo quanto previsto dall’art.2, è nominato dal cda su proposta dell’assemblea dei soci (dunque del Tesoro), resta in carica per tre anni e può essere revocato dallo stesso consiglio. Può nominare i dirigenti, ma per le nomine editoriali deve avere il parere del cda (che, nel caso dei direttori di testata, è vincolante se fornito a maggioranza dei due terzi). Assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione anche dei giornalisti, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico; può firmare contratti fino a 10 milioni di euro e ha massima autonomia sulla gestione economica. Prevista l’incompatibilità con cariche di Governo, anche se ricoperte nei dodici mesi precedenti alla data della nomina; l’ad deve, inoltre, essere nominato tra coloro che non abbiano conflitti di interesse e non cumulino cariche in società concorrenti; all’ad spetta anche l’approvazione del piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, con la pubblicazione degli stipendi dei dirigenti.
PRESIDENTE E CDA – E’ stata introdotta la figura del presidente ‘di garanzia’, che viene nominato dal cda tra i suoi membri, ma deve ottenere il parere favorevole della Commissione di Vigilanza con i due terzi dei voti. I componenti del cda sono sette al posto degli attuali nove: quattro eletti da Camera e Senato, due nominati dal governo e uno designato dall’assemblea dei dipendenti. Previsti precisi requisiti di onorabilità per i consiglieri, per i quali è previsto un tetto alle retribuzioni.
TRASPARENZA CONTRATTI SOPRA 200MILA EURO – Viene introdotta una norma sulla trasparenza dei compensi nella Rai. Saranno infatti resi pubblici gli stipendi dei ‘soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della societa’ pari o superiore a 200mila euro’. Restano esclusi i compensi delle ‘star’.
IL SUPERDG – In fase di prima applicazione della legge, al direttore generale sono conferiti i poteri dell’amministratore delegato. Il dg mantiene anche le attuali competenze.
LA DELEGA AL GOVERNO – La riforma prevede una delega per il riordino e la semplificazione dell’assetto normativo.
IL CONTRATTO DI SERVIZIO – L’articolo 1 prolunga a cinque anni la disciplina dei contratti per lo svolgimento del servizio pubblico e potenzia il ruolo del Consiglio dei ministri, che delibera indirizzi prima di ciascun rinnovo del contratto nazionale.
LE NORME SUGLI APPALTI – L’articolo 3 detta norme sulla responsabilità dei componenti del cda e prevede la deroga, rispetto all’applicazione del codice dei contratti pubblici, per i contratti aventi per oggetto l’acquisto e lo sviluppo di programmi radiotelevisivi.