Art. 1 – Costituzione del Gruppo
1. Il Gruppo del Partito Democratico è costituito dai Senatori eletti nelle liste del Partito Democratico o, nel caso di collegi uninominali, anche nell’ambito di coalizioni di cui fa parte il Partito Democratico, che vi hanno aderito a norma dell’articolo 14 del Regolamento del Senato.

2. Le ammissioni di altri Senatori sono deliberate a maggioranza assoluta dal Direttivo del Gruppo.
Art. 2 – Principi di funzionamento del Gruppo

1. Il Gruppo riconosce e valorizza il pluralismo interno nella convinzione che il continuo confronto tra ispirazioni diverse sia fattore di arricchimento del comune progetto politico.

2. Il Gruppo stabilisce rapporti di cooperazione e partecipazione con associazioni, centri di ricerca e movimenti e promuove forme di consultazione diretta dei cittadini. Il Gruppo favorisce inoltre l’istituzione di forme di collegamento dei propri Senatori con le realtà territoriali di cui sono espressione elettorale.

3. Il Gruppo riconosce e garantisce la libertà di coscienza dei Senatori, con particolare riferimento alla incidenza delle convinzioni etiche o religiose dei singoli nella sfera delle decisioni politiche. Esso promuove, anche su questi temi, il confronto tra le diverse sensibilità e la ricerca di orientamenti comuni.

4. L’Assemblea è l’organo di elaborazione e di decisione degli indirizzi politici generali del Gruppo e delle questioni di preminente importanza politica.

5. Su questioni che riguardano i principi fondamentali della Costituzione repubblicana e le convinzioni etiche di ciascuno, i singoli Senatori possono votare in modo difforme dalle deliberazioni dell’Assemblea del Gruppo ed esprimere eventuali posizioni dissenzienti nell’Assemblea del Senato a titolo personale, previa informazione al Presidente o ai Vice Presidenti del Gruppo.

6. I Senatori del Gruppo hanno il dovere di partecipare ai lavori dell’Assemblea, delle Commissioni, delle Giunte e di prendere parte alle relative votazioni. Le assenze devono essere autorizzate dal Segretario d’Aula e, se ingiustificate e reiterate, sanzionate dal Direttivo.

Art. 3 – Organi del Gruppo
1. Gli organi del Gruppo sono:
a) l’Assemblea;
b) il Presidente
c) l’Ufficio di Presidenza
d) il Direttivo

2. Il Presidente e i componenti dell’Ufficio di Presidenza, del Direttivo e i Revisori dei Conti sono eletti all’inizio della legislatura. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. Gli organi ricostituiti dopo il primo biennio durano in carica fino alla fine della legislatura.

Art. 4 – Assemblea
1. L’Assemblea:
a) elegge il Presidente, i Vice Presidenti, i componenti del Direttivo, i Segretari, il Tesoriere e i Revisori dei conti;
b) entro trenta giorni dalla sua costituzione, approva il regolamento del Gruppo;
c) delibera sulle questioni relative alla linea politica e all’azione parlamentare del Gruppo, nonché sulle questioni generali attinenti all’organizzazione;
d) su proposta del Direttivo, approva annualmente il bilancio preventivo e il rendiconto di esercizio, ai sensi dell’articolo 16-bis del Regolamento del Senato.

2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.

3. L’Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa, ovvero, obbligatoriamente, su deliberazione del Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei componenti del Gruppo. In tali casi la richiesta deve contenere l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea non oltre il quinto giorno dal ricevimento della richiesta.

4. L’Assemblea delibera con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti, computando tra questi anche gli astenuti. Quando le deliberazioni riguardano materie eticamente sensibili o di particolare rilievo ai fini dell’attuazione dei principi costituzionali, su richiesta di almeno un quinto dei componenti del Gruppo, l’Assemblea delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Art. 5. – Presidente
1. Il Presidente è eletto a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti del Gruppo, tra i candidati proposti da almeno un decimo dei componenti del Gruppo.

2. Ove dopo il terzo scrutinio nessuno dei candidati abbia raggiunto il previsto quorum dei due terzi, si procede, entro i successivi otto giorni, al ballottaggio tra i due candidati più votati e risulta eletto chi ottiene il maggior numero di voti. Le prime tre votazioni si svolgono consecutivamente.

3. Il Presidente:
a) rappresenta il Gruppo;
b) convoca e presiede l’Assemblea, il Direttivo e l’Ufficio di Presidenza;
c) trasmette alla Presidenza del Senato il Regolamento del Gruppo e il rendiconto annuale di esercizio, come approvato dall’Assemblea del Gruppo, corredato della relazione dei Revisori dei conti del Gruppo e del giudizio della società di revisione di cui all’articolo 16-bis, comma 2, del Regolamento del Senato;
d) svolge tutte le altre funzioni previste dal presente Regolamento e dal Regolamento del Senato e dal Regolamento di contabilità dei Gruppi;
e) informa periodicamente l’Assemblea delle attività svolte e delle iniziative adottate.

Art. 6. – Ufficio di Presidenza
1. L’Ufficio di Presidenza è composto da: il Presidente, uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere ed i Segretari.

2. Il numero dei Segretari è determinato in relazione al numero dei senatori iscritti al Gruppo al momento dell’elezione:
a) fino a cinquanta iscritti l’Assemblea elegge tre segretari;
b) oltre cinquanta e fino a cento iscritti elegge quattro segretari;
c) oltre cento iscritti elegge cinque segretari.
I Vice Presidenti, il Tesoriere ed i Segretari sono eletti a scrutinio segreto, con votazioni per schede. Ciascun componente del Gruppo scrive sulla propria scheda un solo nome e sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti. Nel caso in cui siano da eleggere più Vice Presidenti, il più votato tra essi è il Vice Presidente vicario, in caso di parità di voti è il più anziano. Per la validità della elezione è richiesta la partecipazione al voto dei due terzi dei componenti del Gruppo.

3. Possono essere invitati alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza, senza diritto di voto, altri Senatori appartenenti al Gruppo, tenendo conto degli incarichi dagli stessi ricoperti o della loro specifica competenza in relazione agli argomenti trattati.

4. L’Ufficio di Presidenza:
a) coordina l’attività del Gruppo su proposta del Presidente;
b) designa i Senatori per gli interventi nell’Assemblea del Senato a nome del Gruppo nei dibattiti politicamente più rilevanti;
c) promuove la più ampia collaborazione con gli altri Gruppi parlamentari alleati del Partito Democratico;
d) cura i rapporti con gli altri Gruppi parlamentari del Senato;
e) mantiene un costante collegamento con il Gruppo del Partito Democratico della Camera dei Deputati e con le delegazioni del Partito Democratico presso i Gruppi del Parlamento europeo.

5. L’Ufficio di Presidenza è l’organo responsabile della gestione amministrativa e della contabilità del Gruppo. Nell’ambito di esso, tali funzioni sono svolte dal Tesoriere.

6. Nell’ambito dell’Ufficio di Presidenza , su proposta del Presidente, vengono assegnati incarichi funzionali e di lavoro , in particolare in relazione a lavori d’Aula e di Commissione. Tra i Segretari il Presidente individua il Segretario d’Aula.

7. Nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento dei componenti dell’Ufficio di Presidenza.

Art. 7. – Direttivo
1. Il Direttivo è costituito dai componenti dell’Ufficio di Presidenza quali membri di diritto e da un numero di Senatori determinato in relazione ai Senatori iscritti al Gruppo al momento dell’elezione:
a) fino a cinquanta iscritti l’Assemblea elegge dieci componenti;
b) oltre cinquanta e fino a cento iscritti elegge dodici componenti;
c) oltre cento iscritti elegge quindici componenti.
L’elezione avviene a scrutinio segreto con voto limitato: ogni senatore può votare non più di un terzo dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, fermo restando che nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento dei componenti del Direttivo; in caso di numero dispari la differenza di eletti tra i generi non può essere superiore ad una unità. Se richiesto da un quinto dell’Assemblea la votazione avviene sulla base di liste concorrenti, tra le quali i seggi sono attribuiti secondo il metodo del quoziente naturale e dei più alti resti. All’interno di ogni lista si possono esprimere fino a due preferenze. In ogni lista sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, fermo restando che nessun genere può essere rappresentato in misura superiore al 50 per cento dei componenti del Direttivo; in caso di numero dispari la differenza di eletti tra i generi non può essere superiore ad una unità.

2. Sono membri di diritto del Direttivo, se aderenti al Gruppo, i Vice Presidenti in carica del Senato e gli ex Presidenti. Sono invitati permanenti gli altri membri in carica dell’Ufficio di Presidenza del Senato se aderenti al Gruppo.

3. Su invito del Presidente, possono essere invitati alle riunioni del Direttivo, senza diritto di voto, altri Senatori appartenenti al Gruppo, tenuto conto degli incarichi dagli stessi ricoperti o della loro specifica competenza in relazione agli argomenti trattati.

4. Il Direttivo:
a) predispone il programma di attività del Gruppo;
b) propone alla Assemblea le iniziative politiche e parlamentari del Gruppo, o, in caso di urgenza, le adotta in conformità alle linee generali adottate dall’Assemblea;
c) individua le modalità e i criteri generali per la destinazione dei contributi erogati dal Senato alle finalità di cui all’articolo 16, comma 2, del Regolamento del Senato;
d) propone all’Assemblea il progetto di bilancio preventivo e il rendiconto annuale di esercizio predisposti dal Tesoriere;
e) designa i Senatori per le Commissioni permanenti e per gli altri incarichi parlamentari.

5. Il Direttivo si riunisce, di regola, almeno una volta al mese.

Art. 8 – Responsabili di Commissione
1. I Senatori appartenenti al Gruppo, sentito l’Ufficio di Presidenza, designano nelle Commissioni e nelle Giunte di cui fanno parte, i Responsabili del Gruppo.

2. Il Responsabile del Gruppo in Commissione:
a) mantiene i collegamenti con il Presidente del Gruppo e con i Vice Presidenti;
b) convoca i Senatori del Gruppo in Commissione per le preliminari intese sull’attività da svolgere e per la individuazione della linea alla quale attenersi nell’esame dei disegni di legge;
c) coordina l’attività dei Senatori del Gruppo in Commissione, promuovendo la collegialità delle decisioni;
d) assicura la presenza dei Senatori del Gruppo alle sedute della Commissione.

Art. 9 – Principi amministrativi e contabili
1. Le entrate del Gruppo sono costituite:
a) dai contributi erogati dal Senato ai sensi e con le modalità del Regolamento di contabilità dei Gruppi parlamentari, di cui alla deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 135/2013, e delle altre deliberazioni del Consiglio di Presidenza;
b) dalle donazioni a favore del Gruppo, a condizione che sia annotata l’identità del donante;
c) dalle attività che ne costituiscono il patrimonio.

2. Le spese del Gruppo sono finalizzate esclusivamente agli scopi istituzionali indicati dall’articolo 16, comma 2, del Regolamento del Senato. Le spese e le alienazioni di cespiti devono essere approvate dall’Assemblea.

3. E’ vietata la distribuzione in qualunque modo di avanzi di gestione, nonché fondi o riserve, salvo che la loro destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

4. L’Assemblea del Gruppo approva, entro il 15 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, il rendiconto di esercizio annuale.

5. Il rendiconto di esercizio annuale è composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione, ed è redatto in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento di contabilità dei Gruppi parlamentari.

Art. 10 – Organi responsabili della gestione amministrativa e contabile
1. All’amministrazione del Gruppo provvede il Tesoriere, in attuazione degli indirizzi generali approvati dall’Assemblea, su proposta del Direttivo, in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale.

2. Il Tesoriere:
a) autorizza per iscritto le spese, l’alienazione di cespiti e ogni altra forma di impiego del patrimonio del Gruppo, in conformità agli indirizzi approvati dall’Assemblea;
b) sottopone alla firma del Presidente i contratti e ogni altro atto da cui derivano obbligazioni a carico del Gruppo;
c) nei limiti dei poteri di ordinaria amministrazione, può rilasciare procure per singoli atti o per intere serie di atti, ivi compresi gli adempimenti connessi alla gestione del personale e agli obblighi contributivi, assicurativi e fiscali;
d) è autorizzato ad attivare i conti correnti bancari e/o postali intestati al Gruppo ed operare sugli stessi;
e) su autorizzazione del Presidente del Gruppo, provvede alla trasmissione del rendiconto di esercizio annuale alla società di revisione legale di cui all’articolo 16-bis del Regolamento del Senato, almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell’Assemblea che deve esaminarlo;
f) sovrintende all’attività del Direttore amministrativo di cui al comma 3

3. Su proposta dell’Ufficio di Presidenza, approvata dal Direttivo, previa relazione del Tesoriere, è conferito l’incarico di Direttore amministrativo del Gruppo a persona di comprovata professionalità ed esperienza amministrativa e contabile. L’incarico ha una durata non inferiore a sei mesi ed è rinnovabile.

4. Il Direttore amministrativo è responsabile del buon funzionamento del sistema contabile del Gruppo. A tal fine, egli:
a) sovrintende all’attività dei dipendenti o professionisti incaricati della materiale tenuta della contabilità;
b) riscuote, sotto qualsiasi forma, quanto dovuto al Gruppo da persone fisiche o giuridiche; a tal fine, è autorizzato ad operare sui conti correnti bancari e postali intestati al Gruppo;
c) esegue il pagamento delle somme dovute dal Gruppo a qualsiasi persona fisica o giuridica, previa verifica della regolarità dei titoli e dei documenti giustificativi e della corrispondenza con l’importo autorizzato dal tesoriere o dall’Assemblea;
d) è responsabile della tenuta della contabilità e della conservazione della documentazione amministrativa, secondo i criteri di cui all’articolo 3 del Regolamento di contabilità dei Gruppi parlamentari;
e) riferisce periodicamente al Tesoriere sull’andamento delle attività delle quali è responsabile.

5. La funzione di Direttore amministrativo è incompatibile con la funzione di Tesoriere.

Art. 11 – Trasparenza e pubblicità
1. Il Gruppo si dota di un proprio sito internet, all’interno del quale sono pubblicati e resi liberamente consultabili i seguenti dati e documenti:
a) il Regolamento del Gruppo;
b) l’organizzazione interna del Gruppo, con riferimento alla composizione degli organi interni e alla titolarità degli incarichi ricoperti nell’ambito degli organi stessi;
c) l’organigramma degli uffici del Gruppo;
d) i rendiconti annuali di esercizio, i bilanci di previsione e le relazioni di gestione approvati dall’Assemblea del Gruppo, per i quali sia stata deliberata la conformità ai sensi dell’articolo  8 del Regolamento di contabilità dei Gruppi;
e) ogni mandato di pagamento, assegno o bonifico bancario, con indicazione della relativa causale, secondo le modalità a tal fine stabilite dal Consiglio di Presidenza del Senato.
Art. 12 – Revisori dei conti
1. I Revisori dei conti, in numero di tre, sono eletti dalla Assemblea a scrutinio segreto e a maggioranza dei votanti, computando tra i voti le schede bianche o nulle, con voto limitato a due.

2. I Revisori dei conti:
a) controllano che la gestione dei contributi erogati dal Senato al Gruppo sia conforme alle modalità e ai criteri generali stabiliti dal Direttivo, per le finalità di cui all’articolo 16, comma 2, del Regolamento del Senato;

b) redigono una relazione annuale sul progetto di bilancio preventivo e di rendiconto di esercizio, in occasione della presentazione di tali documenti alla Assemblea per la loro approvazione.

Art. 13 – Sanzioni
1. Il Direttivo, su proposta del Presidente, in caso assenze ingiustificate e reiterate o per gravi violazioni del presente Regolamento, nonché del Codice Etico del Partito Democratico, può assumere i seguenti provvedimenti:
a) richiamo orale;
b) richiamo scritto;
c) sospensione, fino a dieci giorni, dalle cariche interne al Gruppo o dalla partecipazione all’Assemblea del Gruppo;
d) esclusione dal Gruppo.

2. Contro le decisioni del Direttivo il Senatore può far ricorso all’Assemblea.

Art. 14 – Modificazioni del Regolamento
1. Il Regolamento può essere modificato soltanto con deliberazione della Assemblea assunta, con voto palese, a maggioranza dei due terzi dei componenti del Gruppo.