Addio al Senato, anche se quello che lo sostituirà manterrà il nome. Con l’approvazione da parte della Commissione Affari costituzionali del Senato del ddl sulle riforme, si completa l’assetto federalista avviato con la riforma del 2001. Sulla soglia del traguardo si è registrata una impasse sulle modalità con cui i futuri senatori verranno eletti dai Consigli Regionali. Ecco alcuni dei punti principali.

CAMERA – Sarà l’unica Assemblea legislativa e anche l’unica a votare la fiducia al governo. I Deputati rimangono 630.

SENATO – Continuerà a chiamarsi Senato della Repubblica, ma sarà composto da 95 eletti dai Consigli Regionali, più cinque nominati dal Capo dello Stato e che resteranno in carica per 7 anni. Avrà competenza legislativa piena solo sulle riforme costituzionali e le leggi costituzionali, e potrà chiedere alla Camera la modifica delle leggi ordinarie, ma Montecitorio potrà non tener conto della richiesta. Su una serie di leggi che riguardano il rapporto tra Stato e Regioni, la Camera potrà non dar seguito alle richieste del Senato solo respingendolo a maggioranza assoluta.

SENATORI-CONSIGLIERI: I 95 senatori saranno ripartiti tra le regioni sulla base del peso demografico di queste ultime. Le Regioni più piccole ne avranno due. I Consigli Regionali eleggeranno con metodo proporzionale i senatori tra i propri componenti; uno per ciascuna Regione dovrà essere un sindaco. Fi chiedeva di inserire che in ogni Consiglio regionale a ogni gruppo consiliare fosse ‘assegnato’ un numero di senatori in base al loro peso. Su insistenza di Lega e Ncd è stata tolta questa rigidità che danneggiava i piccoli partiti.
TITOLO V: Sono riportate in capo allo Stato alcune competenze come l’energia, infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto. Su proposta del Governo, la Camera potrà approvare leggi nei campi di competenza delle Regioni, ‘quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale’. Rispetto al ddl del governo la Commissione ha ridato alcune competenze alle Regioni.
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Lo eleggeranno i 630 deputati e i 100 senatori (via i rappresentanti delle Regioni previsti oggi). Nei primi quattro scrutini servono i due terzi dei voti, nei successivi quattro i tre quinti; dal nono basta la maggioranza assoluta. 
REFERENDUM: Serviranno 800.000 firme. Dopo le prime 400.000 la Corte costituzionale darà un parere preventivo di ammissibilità. Potranno riguardare o intere leggi o una parte purché essa abbia un valore normativo autonomo.
DDL INIZIATIVA POPOLARE: Salgono da 50.000 a 250.000 le firme necessarie per presentare un ddl di iniziativa popolare. Però i regolamenti della Camera dovranno indicare tempi precisi di esame, clausola che oggi non esiste.