Niente più carcere per i giornalisti e i direttori di testate. È questa una delle norme più importanti contenute nel disegno di legge sulla diffamazione che oggi, dopo più di un anno dal via libera
della Camera (il 17 ottobre 2013), è stato approvato dal Senato. Il testo ora dovrà tornare alla Camera in seconda lettura.
Il provvedimento introduce nuove norme in materia di diffamazione a mezzo stampa come, per esempio, – grazie a un emendamento Pd approvato – la possibilità per il giudice di chiedere un risarcimento in caso di querele temerarie. Un’altra novità importante riguarda, tra le altre cose,
l’introduzione al diritto all’oblio.
Vediamo le principali novità.
STOP CARCERE Niente più carcere per chi diffama a mezzo stampa (cartacea e online registrata, radiotelevisione), ma esclusivamente una multa in caso di attribuzione di un fatto determinato fino ai 10 mila euro. Se il fatto attribuito è consapevolmente falso, la multa sale da 10mila a 50mila euro.
Inoltre, alla condanna è associata la pena della pubblicazione della sentenza. In caso di recidiva reiterata, vi sarà anche l’interdizione da uno a sei mesi dalla professione. La rettifica sarà valutata dal giudice come causa di non punibilità.
RISARCIMENTO DANNO
Nella diffamazione a mezzo stampa il danno sarà quantificato sulla base della diffusione della testata, della gravità dell’offesa e dell’effetto riparatorio della rettifica. L’azione civile dovrà essere esercitata entro due anni dalla pubblicazione.
RETTIFICA
Il direttore o, comunque, il responsabile deve: pubblicare gratuitamente senza commento, senza risposta e senza titolo, la rettifica menzionando espressamente titolo, data e autore dell’articolo; deve garantire che le rettifiche siano pubblicate non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta con ‘la stessa metodologia, visibilità e rilevanza della notizia a cui si riferiscono in modo da rendere evidente l’avvenuta modifica’ come precisa il testo modificato al Senato.
Nel caso di testate giornalistiche online, che forniscono un servizio personalizzato, le dichiarazioni o le rettifiche sono inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia cui si riferiscono. Nel testo modificato si stabilisce inoltre che nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione del periodico o la pubblicazione sul sito internet, la pubblicazione in rettifica deve esser fatta su un quotidiano a diffusione nazionale.
Il testo esenta dall’obbligo di pubblicare una rettifica ‘quando essa sia documentalmente falsa’.
DIRITTO ALL’OBLIO
Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l’aggiornamento delle informazioni contenute nell’articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l’interessato può chiedere ai siti internet e ai motori di ricerca l’eliminazione dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione della legge sulla diffamazione. L’interessato, si legge nella norma modificata dal Senato, in caso di omessa cancellazione dei dati può chiedere al giudice di intervenire per ottenere quello che la Corte europea, con una sentenza del 13 maggio 2014, definisce il ‘diritto all’ oblio’ per il diffamato.
In caso di morte dell’interessato, i suoi diritti potranno essere esercitati dagli eredi o dal convivente.
RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE
Fuori dei casi di concorso con l’autore del servizio, il direttore o il suo vice rispondono non più ‘a titolo di colpa’ ma solo se vi è un nesso di causalità tra omesso controllo e diffamazione, la pena è in ogni caso ridotta di un terzo.
È comunque esclusa per il direttore al quale sia addebitabile l’omessa vigilanza l’interdizione dalla
professione di giornalista. Le funzioni di vigilanza possono essere delegate, ma in forma scritta, a un giornalista professionista idoneo a svolgere tali funzioni.
QUERELE TEMERARIE
In caso di querele temerarie il giudice può condannare l’attore della querela oltre che a pagare le spese del processo ‘al pagamento a favore’ di chi ha subito la querela ‘di una somma in via equitativa’.
SEGRETO PROFESSIONALE
Non solo il giornalista professionista, ma ora anche il pubblicista potrà opporre al giudice il segreto sulle proprie fonti.
INGIURIA/DIFFAMAZIONE
Anche per l’ingiuria e la diffamazione tra privati viene eliminato il carcere, ma aumenta la multa (fino a 5mila euro per l’ingiuria e 10mila per la diffamazione) che si applica anche alle offese arrecate in via telematica. La pena pecuniaria è aggravata se vi è attribuzione di un fatto determinato. Risulta abrogata l’ipotesi aggravata dell’offesa a un corpo politico, amministrativo o
giudiziario.