Nata da una scapola di un decreto governativo, arenata per due mesi alla Camera per un ‘conflitto’ di vedute tra ministeri, approvata infine dalla Camera a fine ottobre, la proposta di legge sul Rientro di capitali, a prima firma Marco Causi (Pd), con l’ok del Senato di oggi vede la ‘luce’ e diventa legge. La proposta di legge, in cui è stata inserita la norma sul reato di autoriciclaggio, prevede un autodenuncia da parte del contribuente che ha occultato (e quindi evaso) somme di denaro o beni sia all’estero che in Italia, che dovrà pagare tutte le tasse e sanzioni ridotte ma avrà in cambio la depenalizzazione di alcuni reati fiscali e dell’omessa dichiarazione Iva, a partire proprio dall’autoriciclaggio. Per tutti gli altri invece, ovvero chi continuerà ad occultare capitali, se scoperto non solo dovrà pagare gli arretrati e le pene pecuniarie, ma sarà anche perseguito per autoriciclaggio.

COME SI ADERISCE
Per aderire alla voluntary sia per i capitali detenuti illegalmente in Italia che per quelli detenuti all’estero, il contribuente deve ‘presentare un’apposita richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, fornendo spontaneamente all’Amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni’ riguardo a tutto l’occultato per il quale ‘alla data di presentazione della domanda nonsono scaduti i termini per l’accertamento’.

PAGAMENTO IN UNA VOLTA O IN TRE RATE, SANZIONI RIDOTTE Colui che aderisce alla voluntary dovrà quindi pagare ‘le somme dovute, ovvero le somme dovute in base all’accertamento, in un’unica soluzione entro il 15esimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione’ oppure in tre rate mensili di uguale importo. Se salterà anche solo una delle tre rate, la procedura di voluntary decadrà. Oltre alle tasse dovute, il contribuente deve pagare le sanzioni, ma stabilite al minimo edittale, ridotto di un quarto. Se il contribuente non paga, la collaborazione volontaria non si perfeziona.

VOLUNTARY FINO AL 30 SETTEMBRE 2015 La procedura di collaborazione volontaria (sia per il ‘nero’ in Italia che per quello dall’estero) può essere attivata (per le omissioni entro il 30 settembre 2014) fino al 30 settembre 2015. L’Agenzia delle entrate può, relativamente all’anno in scadenza, notificare l’avviso di accertamento entro 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

CARCERE PER CHI FORNISCE NOTIZIE FALSE Chi nell’ambito della voluntary disclosure fornisce dati falsi, in tutto o in parte, viene punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

STESSA PROCEDURA PER ‘NERO’ IN ITALIA E DALL’ESTERO Anche chi detiene capitali in ‘nero’ in Italia può aderire al ravvedimento operoso, ovvero alla ‘voluntary disclosure’ con un procedimento ad hoc, in tutto uguale a quello previsto per il rientro dei capitali dall’estero. Questi contribuenti ‘possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria per sanare violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse fino al 30 settembre 2014’

A CHI ADERISCE NO PENE PER FRODI ED EVASIONE IVA Per chi aderisce alla collaborazione volontaria per il rientro dei capitali illecitamente detenuti all’estero come del nero in Italia è esclusa la punibilità non solo per i delitti di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione ma anche per quelli di omesso versamento di ritenute certificate e di omesso versamento di Iva, per la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e per la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. Il tutto, viene specificato, limitatamente alle imposte e ritenute oggetto della collaborazione volontaria.

NON PUNIBILITÀ ANCHE PER INTERMEDIARI Viene esclusa la punibilità non solo per chi aderisce alla voluntary disclosure ma anche per tutti coloro che hanno ‘concorso a commettere i delitti ivi indicati’, ovvero i professionisti intermediari, come i commercialisti.

ALIQUOTA A 27% PER IMPOSTA SU BENI VALORE MEDIO 2MLN Viene stabilita al 27% l’aliquota con cui calcolare l’imposta da versare per il rientro volontario dei capitali dall’estero nel caso in cui la media dell’ammontare di tali attività finanziarie, risultanti al termine di ciascun periodo d’imposta oggetto della collaborazione volontaria, non sia superiore a 2 milioni di euro.

SANZIONE MINIMA 3% SE ACCORDI TRA STATI La sanzione minima prevista per le procedure di collaborazione volontaria di chi non ha dichiarato capitali detenuti all’estero in Stati o territori ‘a regime fiscale privilegiato’ (come può essere la Svizzera) viene fissata nel 3% (minimo edittale) dell’ammontare degli importi non dichiarati se le attività oggetto della collaborazione volontaria erano o sono detenute in Stati che stipulano con l’Italia, entro il 1° settembre 2014, accordi che consentano un effettivo scambio di informazioni’ e quindi ‘non si applica il raddoppio delle sanzioni’. Secondo la legge in vigore la sanzione può variare dal 3 al 15%.

NO DOPPIO TEMPO A FISCO SU BENI DA EX PARADISI Niente tempi raddoppiati per gli accertamenti del Fisco su chi farà rientrare volontariamente i capitali illegalmente detenuti in Paradisi fiscali, qualora questi (come la Svizzera) stipulino accordi di scambio di informazioni con l’Italia entro il 1 settembre 2014.

AUTORICICLAGGIO A DUE SOGLIE DI PENA Si prevedono due soglie di punibilità per l’autoriciclaggio: una pena da due a otto anni e una multa da 5mila a 25 mila euro per chi, ‘avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, chiunque ‘impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, speculative’ e anche ‘imprenditoriali’, ‘il denaro, i beni o le altre utilità in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa’. La pena invece viene ridotta da 1 a 4 anni di carcere, e a una multa da 2.500 euro a 12.500 euro, se il denaro o i beni provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. La norma prevede poi la non punibilità per chi destina i beni riciclati per ‘l’utilizzazione e il godimento personale’ ma solo in caso non ci sia stato occultamento e che i beni non derivino da un delitto commesso con le finalità di agevolare l’attività delle associazioni mafiose. Si prevede poi un aumento di pena in caso di autoriciclaggio collegato ad attività bancaria, finanziaria o professionale e una riduzione della pena fino al dimezzamento per chi ‘si sia efficientamente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto’.

NO AUTORICICLAGGIO PER CHI ADERISCE A VOLUNTARY Viene quindi stabilito che chi aderisce alla voluntary non sarà perseguito per autoriciclaggio ma solo ‘limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria’.

ESTESA AD AUTORICICLAGGIO LEGGE 231 Viene estesa all’autoriciclaggio infine la legge 231 che impone alle imprese l’obbligo di dotarsi di strutture di controllo interno.