Un meccanismo di tutela per le banche per rafforzare la capacità di reperire liquidità attraverso una garanzia pubblica su nuove obbligazioni. Allo stesso tempo, la possibilità di una ricapitalizzazione precauzionale da parte dello Stato a tutela di istituti che, in corso di stress test e nell’ambito di uno scenario avverso, presentino una situazione di carenza patrimoniale.

È il fulcro del dl Banche (su Mps e Salva risparmio) approvato dal Senato e su cui il Governo aveva posto la questione di fiducia. Il provvedimento passa, quindi, all’esame della Camera.

Vediamo le principali novità contenute nel provvedimento:

 

FONDO DI GARANZIA DI 20 MILIARDI

Per sostenere le banche ammesse al meccanismo di tutela, lo Stato avrà a disposizione un fondo di 20 miliardi di euro, utilizzabile per interventi sul capitale e sulla liquidità.

 

GARANZIE PUBBLICHE E RICAPITALIZZAZIONE PRECAUZIONALE

Due i pilastri del provvedimento e gli spazi d’azione per lo Stato nel sostegno agli istituti. Si prevede, innanzitutto, una garanzia pubblica su nuove obbligazioni, a fronte della quale le banche versano una commissione. In tal modo, chiunque sottoscriva titoli potrà averli al grado di rischio dello Stato e non a quello, meno appetibile, del singolo istituto. Un modo per aiutare le banche a recuperare liquidità (anche nel caso particolare di una crisi della liquidità stessa, in questo caso attraverso il meccanismo particolare dell’Ela, prevista per finanziamenti di emergenza). La condizione è che l’istituto rispetti i requisiti patrimoniali previsti e non mostri carenze patrimoniali in prove di stress. Accanto alla garanzia statale, poi, il ddl mette in campo una ricapitalizzazione precauzionale per le banche che, in uno stress test e, in particolare, in caso di scenario avverso, dimostrino una carenza patrimoniale. Tali soggetti potranno beneficiare dell’aiuto dello Stato – senza risoluzioni né applicazione delle regole del bail-in, con conseguente impatto su specifiche categorie di risparmiatori – purché predispongano un piano di rafforzamento patrimoniale, approvato dalla Bce. Gli obbligazionisti subordinati delle banche in questione otterranno, a seguito dell’operazione, la conversione dei propri bond in azioni e, eventualmente, l’offerta di obbligazioni ordinarie in cambio di tali azioni. Queste ultime passerebbero, così, al Tesoro.

 

RELAZIONE  MEF ALLE CAMERE. NO NOMI DEBITORI, SÌ PROFILI DI RISCHIO

Il Senato ha approvato un emendamento in base al quale il Mef  trasmette alle Camere una relazione periodica sugli interventi pubblici a sostegno delle banche. Prima prescritta come semestrale, l’informativa è poi divenuta quadrimestrale. Nel testo si stabilisce anche che il documento del Mef debba fornire informazioni sul profilo di rischio e sul merito di credito, “riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l’emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all’un per cento del totale patrimonio”. È il risultato della mediazione portata avanti rispetto alla proposta, annunciata dal presidente Abi, Antonio Patuelli, e condivisa da più parti, di diffondere i nomi dei grandi debitori delle banche “aiutate” dallo Stato. Nel testo approvato, la black list tanto discussa – e controversa, soprattutto con riferimento alla riservatezza da garantire alle persone fisiche – risulta esclusa. Previsti, invece, dati sui profili di rischio che, a quanto riferito dal relatore, Mauro Maria Marino (Pd) e dal sottosegretario all’Economia, Pier Paolo Baretta, fornirebbero tutte le informazioni utili a valutare la condotta degli istituti e l’eventuale insolvenza dei clienti più rilevanti.

 

DILUIZIONE DEGLI AZIONISTI E LIMITI TEMPORALI PER IL MISSELLING

Il ddl, come modificato su iniziativa del Governo, circoscrive il campo del misselling, cioè pone un preciso termine temporale nel rispetto del quale i singoli risparmiatori possono chiedere la conversione delle proprie obbligazioni subordinate. Tali obbligazionisti, infatti, devono aver acquistato i propri titoli entro il 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore delle norme sul bail-in. Una regola, questa, introdotta con l’obiettivo di far valere una presunzione di conoscenza della nuova disciplina europea e di escludere, quindi, “premi” per chi possa aver agito nel mercato in ottica speculativa. Inoltre, sempre su proposta del Governo, è stata disposta la diluizione degli azionisti preesistenti e accordato un particolare vantaggio allo Stato in quanto acquirente pubblico: per azioni di nuova emissione, uno sconto del 25%; per quelle frutto della conversione di bond subordinati, invece, una riduzione del prezzo del 15%. Inclusa nel ddl anche la previsione di un tetto massimo al corrispettivo per l’acquisto delle azioni che il risparmiatore ottiene con l’applicazione del burden sharing. Tale tetto corrisponde a quanto pagato dall’investitore per l’acquisto delle obbligazioni subordinate e non al valore nominale dei titoli. Infine, quanto alla determinazione del valore delle azioni di nuova emissione che lo Stato acquista, questo dipenderà dal fatto che l’istituto sia quotato oppure no.

 

TUTELA OBBLIGAZIONISTI 4 BANCHE: PROROGA E NUOVI BENEFICIARI

Il ddl, che non riguarda soltanto Mps ma altre banche potenzialmente in grado di integrare i requisiti indicati, ha prorogato il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso forfettario all’80% degli obbligazionisti delle quattro banche, poste in risoluzione a novembre 2015, al 31 maggio 2017 (Banche Marche, Banca popolare dell’Etruria, Cassa di risparmio di Ferrara e Cassa di risparmio di Chieti). Inoltre, il testo votato allarga la platea dei beneficiari del rimborso – di per sé alternativa rispetto alla strada dell’arbitrato, per cui è atteso un apposito dpcm – anche al “coniuge, il convivente more uxorio, i parenti entro il secondo grado” che abbiano ottenuto gli strumenti finanziari “a seguito di trasferimento con atto tra vivi”. Quanto alle spese da sostenere per la compilazione della domanda di rimborso, si stabilisce che il “servizio di assistenza agli investitori” sia gratuito.

 

VIA LIBERA ALL’EDUCAZIONE FINANZIARIA

Su proposta del relatore del provvedimento, è stato dato via libera alla strategia nazionale per l’educazione finanziaria. Un piano per la promozione dell’informazione in materia, con percorsi formativi specifici e, soprattutto, con l’istituzione di un comitato ad hoc, composto da 11 membri. Alle iniziative in programma si provvederà con una dotazione di un milione di euro annui massimo, a partire dal 2017.

 

 

POSSIBILE LIMITAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DEI MANAGER DI BANCA

Su iniziativa del relatore, è stata poi prevista la possibilità di limitare la “retribuzione complessiva dei membri del consiglio di amministrazione e dell’alta dirigenza dell’Emittente”. Un’ipotesi che si aggiunge a quella di revocare o sostituire i “consiglieri esecutivi e il direttore generale dell’Emittente, anche in conformità con la disciplina dell’Unione europea sugli aiuti di Stato”.

 

DISCIPLINA DTA, CREDITI D’IMPOSTA PER BCC E RIDEFINIZIONE TEMPI CANONE

Il ddl include l’estensione alle banche di credito cooperativo della disciplina delle Dta (imposte anticipate). In particolare, gli istituti interessati potranno beneficiare della trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d’imposta. Inoltre, quanto al canone che le banche devono versare per poter realizzare la trasformazione, viene posticipata al 1 gennaio 2016 la data a partire dalla quale la misura è efficace. Analogamente, il termine finale è spostato dal 2029 al 2030.

 

NULLA DI FATTO SU POPOLARI. NO PROROGA PER TRASFORMAZIONE IN SPA

Esclusa, dopo un ampio dibattito, la correzione della disciplina delle banche popolari e, nello specifico, l’eventualità di una proroga per la trasformazione di tali istituti in spa, obbligatoria se dotati di attivi per un valore superiore a 8 miliardi. Il mancato spostamento del termine si giustifica, come spiegato dal sottosegretario all’Economia Baretta, a partire dall’attesa di una pronuncia della Corte costituzionale proprio in tema di popolari e, precisamente, in merito ai dubbi di legittimità costituzionale sollevati per l’esclusione di un rimborso a favore dei soci che esercitino diritto di recesso.