Le violenze al Global Forum di Napoli e una legge mai inserita dall’Italia nel codice penale
Partiamo da un fatto di cronaca. I il 17 Marzo del 2001, nel corso delle manifestazioni violente verificatesi in occasione del Global Forum di Napoli, all`interno della caserma Raniero Virgilio un`ottantina di persone alcune prelevate dai pronto soccorso cittadini – vennero sottoposte per ore a ogni genere
di sopruso e umiliazione. Secondo i giudici di primo grado, si trattò di ‘un vero
e proprio rastrellamento’ e numerosi fermati subirono trattamenti ‘inumani e degradanti’ da parte di agenti e graduati di polizia. Una sentenza del 2010 ha condannato dieci poliziotti, alcuni dei quali per sequestro di persona. Quest`ultimo reato era uno dei pochi rimasti in piedi in quanto la violenza privata, le lesioni, l`abuso d`ufficio e il falso erano andati prescritti, e una fattispecie penale adeguata a quei ‘trattamenti inumani e degradanti’ non è prevista dal nostro codice. Infine, il 9 gennaio del 2013 anche quelle condanne per sequestro di persona sono state prescritte: e quella vicenda di ‘violenza di stato’ è stata come cancellata.
E ora consideriamo i seguenti paesi europei: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia,
Francia, Germania, Islanda, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia,
Ungheria. Negli ordinamenti di queste nazioni la tortura è un delitto specifico. In Italia no. Ma non siamo ‘la culla del diritto’? Il paese di Cesare Beccaria e di Pietro Verri? Quello dello stato di precarietà in cui versano, e da decenni, i principi del garantismo nel nostro paese, è tema che andrebbe approfondito. Qualcosa di profondo del carattere nazionale, e forse di oscuro, contribuisce a formare un senso comune sempre meno attento verso le questioni legate alla privazione della libertà e sempre meno sensibile verso il tema fondamentale della tutela dell`integrità della persona. E`
come se un`idea sostanzialista della giustizia e un`interpretazione tutta in chiave autoritaria della sicurezza prevalessero su qualunque preoccupazione di rispetto delle garanzie individuali.
Il risultato è che il garantismo è oggi, in Italia, una sorta di grande rimosso collettivo,
che induce a ignorare esperienza e memoria. Eppure, la storia della proibizione
legale della tortura, pur attenendo al diritto moderno, ha origini antiche nel tempo.
Riguarda in modo diretto i concetti e i contenuti che fondano le libertà personali e lo
stesso sistema democratico. Le sue radici sono rintracciabili nella Magna Charta e
nell`habeas corpus. Le sue origini moderne si trovano negli scritti dell`Illuminismo giuridico italiano e nelle prime codificazioni del diciottesimo secolo. Con la tragedia
dell`Olocausto il diritto internazionale dei diritti umani ha travalicato le barriere nazionali e la tortura è stata bandita dal novero delle pratiche considerate accettabili
dagli stati democratici. La tortura, quindi, è oggi qualificata un crimine contro l`umanità. Lo è per il diritto internazionale generale. Lo è per il diritto internazionale positivo a partire dalla Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali del
1950. Successivamente una definizione di tortura valida su scala universale è stata
formulata dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e i trattamenti e
le pene crudeli, disumane o degradanti (1984). In quella convenzione è previsto che
gli stati si conformino e puniscano la tortura nei loro ordinamenti giuridici interni.
L`Italia, pur avendo ratificato il Trattato oramai venticinque anni fa non ha mai inserito il delitto di tortura nel codice penale, nonostante numerose proposte succedutesi nel tempo. E` questa una omissione che ha comportato molte osservazioni critiche da parte degli organismi internazionali. Una omissione che lascia un enorme vuoto giuridico, normativo e culturale. Una omissione che produce impunità, come certificato oramai da più di un giudice. Una omissione, infine, tanto più rilevante in quanto si tratta dell`unico obbligo di punire previsto dalla nostra Carta costituzionale (art. 13, comma 4: ‘E` punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà’).
D`altra parte, va ricordato che nel luglio del 1998 veniva solennemente firmato a Roma lo statuto istitutivo della Corte penale internazionale, destinato a giudicare tutti coloro che in qualunque area del mondo si fossero resi responsabili di crimini contro l`umanità, crimini di guerra e genocidio. Tra i crimini contro l`umanità, appunto la tortura. Quella grande, quella degli scenari feroci, delle dittature e delle guerre civili, comunque difficile da punire, risulta riconoscibile e identificabile. Quella più piccola, esercitata sulla scala modesta della sopraffazione di piccoli uomini contro individui inermi, può forse apparire sfuggente. Ma solo se riusciamo a chiudere gli occhi per non vederla.

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