La violenza contro le donne ha assunto da tempo i connotati di una vera e propria emergenza nazionale, costituendo la prima causa di morte per le donne italiane tra i 15 e i 55 anni di età. Alla luce di tale allarmante situazione, il senatore del Pd Claudio Moscardelli ha presentato una interrogazione urgente, sottoscritta da 22 senatrici e senatori del Pd per chiedere al Ministro dell’Interno “se non ritenga opportuno adottare, con la massima urgenza, atti di indirizzo alle forze dell’ordine per di garantire tempestive misure di monitoraggio e intervento a protezione e sicurezza delle donne vittime di minacce e atti persecutori”. “Inoltre – sottolinea Moscardelli – chiediamo al Ministro Minniti di valutare, in sinergia con il Parlamento, l’introduzione dell’obbligatorietà dell’adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo, nei casi di condanna per atti persecutori ai sensi dell’articolo 612-bis del codice penale”.
Di seguito testo interrogazione

INTERROGAZIONE URGENTE
(ex art.151 Reg. Sen)

Al Ministro dell’Interno
Premesso che:

la violenza contro le donne, come testimoniato dalle cronache quotidiane, ha assunto oramai da tempo i connotati di una vera e propria emergenza nazionale, costituendo la prima causa di morte per le donne italiane tra i 15 e i 55 anni di età;
secondo i dati Istat, in Italia 6.788.000 donne hanno subito, nel corso della propria esistenza, forme di violenza fisica o sessuale: il 20,2 per cento ha subìto violenza fisica, il 21 per cento violenza sessuale, il 5,4 per cento forme più gravi di violenza sessuale come stupri e tentati stupri. Nello specifico, i dati riportano numeri impressionanti, ovvero 652.000 le donne che hanno subito stupri e 746.000 le vittime di tentati stupri;
inoltre, sempre secondo i dati forniti dall’Istat sono 3 milioni e 466 mila in Italia, le donne che nell’arco della propria vita hanno subito stalking, ovvero atti persecutori da parte di qualcuno, il 16 per cento delle donne tra i 16 e i 70 anni. Di queste, 2 milioni e 151 mila sono le vittime di comportamenti persecutori dell’ex partner;
con la legge 27 giugno 2013, n. 77, l’Italia è stata tra i primi paesi europei a ratificare la Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica – meglio nota come Convenzione di Istanbul – adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014. Il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha introdotto una serie di disposizioni penali, sostanziali e procedurali, volte a prevenire e reprimere la violenza domestica e di genere e ha previsto, inoltre, l’adozione di un Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, con lo scopo di affrontare in modo organico e in sinergia con i principali attori coinvolti a livello sia centrale che territoriale il fenomeno della violenza contro le donne. Il citato Piano è stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2015.
Considerato che:
il predetto decreto legge n. 93 del 2013 dispone una serie di numerosi interventi, in particolare: modifica il codice penale, introducendo un’aggravante comune per i delitti contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché per i maltrattamenti in famiglia, da applicare se i fatti sono commessi in danno o in presenza di minori; modifica il reato di atti persecutori c.d. stalking, con particolare riferimento al regime della querela di parte, prevedendo l’irrevocabilità della stessa in alcune ipotesi particolarmente gravi e disponendo, comunque, che l’eventuale remissione possa avvenire soltanto in sede processuale; interviene sul codice di procedura penale, consentendo anche quando si indaga per stalking di disporre intercettazioni; introduce la misura di prevenzione dell’ammonimento del questore anche per condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di atti persecutori; inserisce alcune misure relative all’allontanamento – anche d’urgenza – dalla casa familiare e all’arresto obbligatorio in flagranza dell’autore delle violenze. Inoltre, prevede specifici obblighi di comunicazione da parte dell’autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria alla persona offesa dai reati di stalking e maltrattamenti in ambito familiare, nonché modalità protette di assunzione della prova e della testimonianza di minori e di adulti particolarmente vulnerabili;

il 2 marzo del 2017 La Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per non aver agito con sufficiente rapidità per proteggere una donna e suo figlio dagli atti di violenza domestica perpetrati dal marito che hanno poi portato all’assassinio del ragazzo e al tentato omicidio della moglie.
La tragedia secondo i giudici di Strasburgo non è imputabile alle leggi in vigore in Italia, ma all’atteggiamento “passivo” adottato in particolare dalle forze dell’ordine ma anche dai magistrati di fronte agli atti di violenza domestica subiti e denunciati dalla donna;
in particolare la Corte Edu dopo aver ripercorso tutti gli episodi in cui la ricorrente si era rivolta a carabinieri e polizia per le violenze subite, senza che questi andassero oltre la stesura di rapporti, afferma che “non agendo prontamente in seguito alla denuncia, le autorità italiane hanno privato la stessa di qualsiasi effetto, creando una situazione di impunità che ha contribuito al ripetersi di atti di violenza, che in fine hanno condotto al tentato omicidio della ricorrente e alla morte di suo figlio”.
Si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adottare, con la massima urgenza, atti di indirizzo alle forze dell’ordine al fine di garantire tempestive misure di monitoraggio e intervento a protezione e sicurezza delle donne vittime di minacce e atti persecutori.

se il Ministro in indirizzo non ritenga, altresì, opportuno, anche in sinergia con il Parlamento, valutare l’introduzione dell’obbligatorietà dell’adozione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo nei casi di condanna per atti persecutori ai sensi dell’articolo 612-bis del codice penale.

MOSCARDELLI, DI GIORGI, PUGLISI, FABBRI, ORRU’, PADUA, SPILLABOTTE, ESPOSITO S., PAGLIARI, CUCCA, SCALIA, ASTORRE, FERRARA E., ANGIONI, FAVERO, PEZZOPANE, CUOMO, IDEM, FASIOLO, D’ADDA, CAPACCHIONE, ROSSI G.


Ne Parlano