Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, avrei voluto iniziare il mio intervento leggendo integralmente gli articoli 2 e 29 della Costituzione e anche l’articolo 3, ma per ragioni di tempo non lo farò. È proprio su questi tre articoli della nostra Carta Costituzionale che si basa la nostra discussione. Colleghi, è la stessa Costituzione che all’articolo 21 sancisce il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero ed è sempre la stessa Costituzione che all’articolo 67 sancisce che i membri del Parlamento rappresentano la nazione, senza vincolo di mandato.

Dico subito a scanso di ulteriori, pretestuosi e spiacevoli equivoci che, come ho sempre dichiarato, voterò convintamente a favore del disegno di legge, tenendo fede anche al voto espresso al termine di una assemblea del mio gruppo politico, il Partito Democratico, relativo al voto finale del disegno di legge, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze».

Ciò premesso, vorrei fare alcune considerazioni e valutazioni in merito al testo di cui discutiamo.

Ribadisco che sono assolutamente favorevole all’impianto del provvedimento ed al riconoscimento dei diritti alle coppie dello stesso sesso, e non solo, che troppo tardi arriva nel nostro Paese e bene ha fatto il collega Lo Giudice a ripercorrere e ricordare gli ultimi trent’anni e le tappe raggiunte dai diversi paesi che prima di noi hanno affrontato questo tema.

Condivido la scelta compiuta, anche a seguito di autorevoli sollecitazioni, di provvedere alla creazione di un istituto giuridico nuovo, distinto e differente dal matrimonio proprio per evitare equivoci e confusione con l’articolo 29 della Costituzione. Non credo però che questo testo sia un compromesso al ribasso, ritengo piuttosto che stiamo assolvendo egregiamente al nostro dovere di legislatori in linea con quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010.

Ho invece molte perplessità sull’articolo 5 ed è su questo che mi soffermerò. Colleghi, le parole che maggiormente in questi giorni sono risuonate in quest’Aula sono: «eguaglianza» e «discriminazione» ma purtroppo l’esasperazione del dibattito ha nei fatti posto in essere e creato, da parte di chi in questi giorni ha fatto dell’eguaglianza la propria bandiera, una vera e propria discriminazione nei confronti di chi la pensa legittimamente in modo differente su alcuni punti del disegno di legge e nella fattispecie sull’articolo 5.

Colleghi, troppo di frequente a mio avviso dimentichiamo di rappresentare la nazione oltre ad essere espressione dei territori e come probabilmente vi sarete accorti i cittadini sul tema della stepchild adoption sono divisi ed è quindi naturale che anche in Parlamento siano riportate le stesse divisioni.

Qualche collega, intervenendo in Aula, ha posto una domanda: cosa fareste se si trattasse di vostro figlio o di vostro nipote? Rispondo che rientra nei miei doveri di madre insegnare a mio figlio che non si può avere tutto ciò che si desidera, così come è mio dovere di madre insegnare e far comprendere a mio figlio che a fronte di un grande desiderio di essere genitore è indispensabile la capacità di procreare, che i figli non si comprano e che non si ricorre alla maternità surrogata; come donna invece ho la responsabilità di insegnargli che il corpo di una donna non deve essere mai usato ne abusato!

Colleghi, dobbiamo avere l’onestà intellettuale di riconoscere a noi stessi (oltre che ai cittadini italiani) che pure se il testo del disegno di legge sulle unioni civili non cita mai in nessuna parte la maternità surrogata e/o la legge n. 40 ne autorizza tacitamente, o comunque non ne esclude la pratica, altrimenti di quali bambini futuri stiamo parlando?

Sappiamo bene tutti – e dico tutti – che in Italia tale pratica è vietata dalla legge n. 40 e tutti indistintamente abbiamo affermato a gran voce che è una pratica aberrante, salvo poi voltarci dall’altra parte o rimanere in silenzio o addirittura giustificare il fatto dicendo: «In Italia è vietato», quando ascoltiamo storie di coppie omosessuali, ed eterosessuali, che candidamente raccontano di essere andate oltreoceano per beneficiare, con un costo elevato, di una pratica che nel nostro paese è vietata e severamente punita.

Probabilmente, anzi sicuramente, questo non è il provvedimento idoneo per affrontare a pieno l’argomento ma certamente è questo il testo attraverso il quale possiamo dare seguito a quanto detto ed estendere la condanna in Italia se il reato viene commesso all’estero.

Lungi da me il voler discriminare i bambini tra loro e non credo sia necessario lanciare slogan per dimostrarlo perché la tutela dei bambini sta a cuore a tutti e proprio per questo una sorta di sanatoria in questo senso deve essere fatta e diversi emendamenti sono stati presentati in tal senso anche se, per i figli già nati, la legge n. 184 sulle adozioni all’articolo 44, lettera d), contempla le adozioni speciali che rientrano nella fattispecie di cui ci stiamo occupando. Su questo articolo, infatti, è stata estesa in via interpretativa, ed è proprio di qualche giorno fa l’ultima sentenza, la possibilità per le coppie dello stesso sesso di adottare il figlio biologico del partner.

Di certo non possiamo far passare il messaggio che essere genitori è un diritto e non possiamo nemmeno fare finta di non sapere che ciò che in Italia è vietato lo si può fare all’estero serenamente. Non voglio soffermarmi ad immaginare quali domande saranno poste dal bambino ai genitori quando gli spiegheranno che la sua mamma naturale lo ha portato in grembo per esaudire un loro grande desiderio ma soprattutto non immagino quale concetto è quale idea il bambino avrà di quella donna che sicuramente non potrà chiamare mamma né sentirla come tale. Tutti gli studi citati in quest’Aula non sono stati espletati nel nostro paese ed a mio avviso non siamo ancora sufficientemente informati per dare una reale risposta in questo senso.

Ecco, questa è la mia grande perplessità! Giusta? Sbagliata? Non saprei. Colleghi, io al contrario di voi non ho tutte queste certezze ma non ci sto a fare passare il messaggio che un grande desiderio di genitorialità, ossia un desiderio individuale possa diventare unico elemento giuridico al fine di acquisire lo status di genitori.

Di una cosa invece sono certa: che una mediazione è ancora possibile. Se c’è la volontà, non è mai troppo tardi per mediare. Basta dimostrare con i fatti ciò che a gran voce è stato più volte ripetuto anche in quest’Aula. Tra gli emendamenti presentati, infatti, ce n’è uno che prevede che la pratica della maternità surrogata venga condannata in Italia anche quando compiuta all’estero.

Bene colleghi, concludendo, voglio dire che resto dell’idea che la soluzione ottimale sarebbe quella di non affrontare in questo provvedimento il tema delle adozioni o, comunque, di modificare il testo inserendo come reato la maternità surrogata anche nel caso in cui venga compiuta all’estero, impegnando al contempo il Governo a voler affrontare nel più breve tempo possibile il delicato tema della riforma delle adozioni e della modifica della legge n. 40.

Solo così, a mio avviso, assolveremo pienamente al nostro ruolo di legislatori senza avere il timore, come è stato detto in quest’Aula, che qualcuno tra 30 anni rileggendo i Resoconti di seduta possa avere vergogna di noi! (Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni).


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