Allerta della crisi per far emergere precocemente la crisi d’impresa e giungere ad una sua risoluzione assistita, strumenti di composizione extragiudiziale, eliminazione della procedura fallimentare e la sua sostituzione con quella di liquidazione giudiziale, più facile accesso ai piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti. Sono alcune delle novità principali contenute nel ddl delega Fallimenti, approvato definitivamente in aula al Senato questa mattina. Il Governo punta a scrivere parte dei decreti attuativi entro la fine dell’anno. Resta fuori dalla riforma la parte sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, che durante l’esame alla Camera è stata stralciata dal testo e inserita in un ddl a parte.
Ecco le principali norme:
DAL FALLIMENTO ALLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE – Il ddl modifica innanzitutto il lessico, prevedendo la sostituzione del termine “fallimento”, con tutti i suoi derivati, con l’espressione “liquidazione giudiziale”.
CRISI DISTINTA DA INSOLVENZA – I futuri decreti legislativi dovranno distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza. Questo dovrà confermare l’attuale nozione contenuta nella legge fallimentare, in base alla quale “lo stato d’insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
UN SOLO MODELLO PROCESSUALE – Unico modello processuale per l’accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza. A seguito dunque del procedimento unitario sarà il giudice a classificare la sofferenza dell’impresa o del singolo debitore come crisi o come insolvenza, sulla base delle possibilità di recupero economico del debitore.
ALBO – Il Governo è inoltre delegato a istituire presso il ministero della Giustizia un albo dei “soggetti abilitati a svolgere – anche in forma associata o societaria – funzioni di gestione e controllo nell’ambito delle procedure concorsuali”, disciplinando i requisiti richiesti per l’iscrizione.
PROCEDURA RISOLUZIONE CRISI – Nei futuri decreti legislativi, il Governo dovrà prevedere l’istituzione presso le Camere di commercio di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita. Lo stesso organismo si occuperà di trovare una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un “congruo termine”, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi.
OBBLIGO ALLERTA CRISI – Gli organi di controllo societari dovranno “immediatamente” avvisare gli amministratori dell’esistenza di indizi di uno stato di crisi. Se all’avviso gli amministratori non daranno risposta o daranno risposta inadeguata, gli stessi organi di controllo dovranno rivolgersi direttamente al tribunale competente. Stessa cosa per alcuni creditori pubblici qualificati (come l’Agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione e gli enti previdenziali).
PREMI IMPRENDITORI SE ALLERTA – Il Governo dovrà poi prevedere “misure premiali” per l’imprenditore che si rivolge tempestivamente alla procedura di allerta o che tempestivamente si avvale di altri istituti per la risoluzione concordata della crisi.
PIÙ ACCORDI EXTRAGIUDIZIALI – La riforma, almeno sulla carta, incentiva gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi. Sono tre: il primo consiste negli accordi di ristrutturazione dei debiti, il secondo riguarda i piani attestati di risanamento e, il terzo, le convenzioni di moratoria.
SÌ ANCHE CONCORDATI LIQUIDATORI – Il Governo dovrà consentire concordati di natura liquidatoria quando siano ritenuti, per l’apporto di risorse esterne, necessari a soddisfare in modo apprezzabile i creditori, e comunque tali da assicurare il pagamento del 20% dei crediti chirografari.
MAGGIORI POTERI CURATORE – Potenziamento dei poteri del curatore, vero dominus della liquidazione giudiziale. Saranno dunque introdotte regole più stringenti per le incompatibilità che lo riguardano e saranno definiti i poteri di accesso alle banche dati delle Pa.