LA CONVENZIONE di New York contro la tortura (la cosiddetta CAT ) è del 1984. La ratifica da parte dell`Italia è del 1988. Il Parlamento italiano ne ha discusso per circa 17 anni ( a partire dal 2000 su iniziativa del governo Amato), legislatura dopo legislatura, senza mai arrivare alla formulazione di un testo di legge in grado di ottenere una maggioranza parlamentare. Il 17 maggio del 2017 ìl Senato approva il testo ora in discussione alla Camera e nel dibattito pubblico, con 195 voti favorevoli, 8 contrari e 34 astenuti. Una maggioranza molto ampia, che vede il voto favorevole anche di gruppi di opposizione; compreso il Movimento 5 Stelle.
Questa premessa è necessaria per descrivere le difficoltà e i conseguenti inaccettabili ritardi affrontati dai fautori – dell`introduzione del reato di tortura nel nostro ordinamento. E certamente, come sempre accade (tranne che nei regimi autoritari), la legge è figlia di una transazione raggiunta nelle circostanze e nel tempo dati. Dunque, in assoluto, non la migliore regolazione oggettivamente identificata ( ammesso che sia possibile, variando la valutazione a seconda dei soggetti, punti di vista e di giudizio ), bensì la migliore regolazione possibile nelle condizioni attuali.
Ma la questione di merito che mi preme precisare è questa: non è vero che nella norma approvata – sia pure ancora non definitivamente – si preveda il delitto di tortura solo nel caso di più atti violenti o gravemente minacciosi ripetuti nel tempo. Anzi. Era proprio questo il punto sul quale si è concentrata l`attenzione del legislatore e dei rappresentanti del Governo, quest`ultimo fortemente interessato all`introduzione del reato e a salvare la possibilità di giungere ad un testo condiviso.
A chi legga la norma senza pregiudizio, sarà chiaro che il comportamento è punibile sìa se il fatto è commesso “mediante più condotte” ( dunque con atti plurimi), sia (“ovvero”, recita la norma, quindi in alternativa di identica gravità) se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
Dunque, per esempio, sarà responsabile di tortura chiunque schiaffeggerà sul volto, o minaccerà più volte un soggetto in condizione di minorata difesa, ma
allo stesso modo chi interrogherà un soggetto costringendolo anche una sola volta a stare nudo in ginocchio.
Che questa sia la corretta lettura della norma, lo dimostra il fatto che l`alternativa tra atti plurimi di violenza e minaccia e il singolo atto di crudeltà ricorre per ben due volte nel testo dell`articolo, all`inizio e alla fine.
Sciolto questo dubbio, è evidente a tutti come il Parlamento si trovi di fronte a una occasione a lungo attesa e che mai era stata così vicina. Mi auguro
quindi che le forze politiche, a partire da quelle che già approvarono il testo al Senato, confermino il loro sostegno alla Camera, superando l`inerzia di decenni.


Ne Parlano