Il disegno di legge cosiddetto Cirinnà contiene le disposizioni per la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e norme per la disciplina delle convivenze.

La prima parte, quindi, riguarda in modo esclusivo le coppie omosessuali che avranno così un nuovo istituto di diritto pubblico (diverso dal matrimonio) che assegna diritti e doveri. La seconda parte, invece, regola i rapporti delle coppie conviventi more uxorio, sia eterosessuali che omosessuali, riconoscendo loro solo lacuni diritti.

 

UNIONI CIVILI

Il nuovo istituto riguarda le unioni tra persone dello stesso sesso e viene definito quale “specifica formazione sociale”, facendo così riferimento all’articolo 2 della Costituzione (diversamente dal matrimonio che è inquadrato nell’art. 29 C.)

Chi può fare l’unione civile – Due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.

Chi non può farla – Sono cause impeditive e di nullità

  • la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l’interdizione per infermità di mente
  • la sussistenza di rapporti di affinità o parentela
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte (se è stato disposto soltanto il rinvio a giudizio, se c’è una sentenza di condanna di primo o secondo grado o vi è una misura cautelare la procedura, la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento)


Diritti e doveri
– Le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione.

Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Viene previsto che l’indirizzo della vita familiare e la residenza della famiglia siano concordati tra le parti.

Sono estese alle unioni civili l’applicazione delle disposizioni in materia di regime patrimoniale della famiglia e in materia di alimenti (ad eccezione delle norme relative alle adozioni) che riguardano il matrimonio, nonché le disposizioni in materia di nullità del matrimonio e i diritti successori.


Come si scioglie l’unione civile
Si applicano le norme relative al divorzio breve o al divorzio diretto. C’è lo scioglimento dell’unione civile anche nel caso di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso.

Da quando entrano in vigore le unioni civili L’efficacia delle norme decorre dalla data di entrata in vigore della legge, demandando, entro 30 giorni, ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la determinazione delle disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri anagrafici nell’archivio dello stato civile.


DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE


Chi sono i conviventi?
– Due persone (dello stesso sesso o di sesso diverso), maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile che non intendono (o non possono) legarsi con un vincolo matrimoniale o di unione civile.

Come si diventa conviventiL’inizio della stabile convivenza scatta alla data di iscrizione della famiglia anagrafica.


Diritti
– Sono gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.

Nel caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

Al convivente viene inoltre riconosciuta la facoltà di designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; ovvero in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Nel caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, al convivente di fatto superstite viene riconosciuto il diritto di abitazione per due anni o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a due anni fino ad un massimo di cinque anni.

E’ prevesta inoltre la facoltà per il convivente di fatto di succedere nel contratto di locazione della casa di comune residenza nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.

I conviventi di fatto hanno diritto all’inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare.


Obblighi
In caso di cessazione della convivenza di fatto, ove uno dei due versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, il convivente ha diritto di ricevere dall’altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.

Il convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente ha il diritto di partecipazione agli utili commisurata al lavoro prestato. Tale diritto non sussiste qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.


Questioni patrimoniali
I conviventi di fatto possono inoltre regolare ulteriori rapporti patrimoniali tra di loro attraverso un contratto di convivenza stipulato di fronte a un notaio o un avvocato.

Possono così disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune come:

– le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

– il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

 

Quando la convivenza è nulla – In presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza; nel caso sia tra soggetti legati tra loro da vincoli di parentela, affinità e adozione; quando coinvolga una persona minore di età, salvi i casi di autorizzazione del tribunale; se effettuata da persona interdetta giudizialmente o in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.


Come si “scioglie” una convivenza
– Ciò avviene:

  • in caso di morte di una delle parti;
  • in caso di matrimonio o di successiva unione civile di una delle parti;
  • in caso di accordo delle parti;
  • in caso di recesso unilaterale.