1. Le ragioni dell’istituzione della Commissione d’inchiesta
  2. Sintesi dei contenuti del provvedimento

 

1.Il disegno di legge recante disposizioni per l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario trae origine da 13 disegni di legge presentati in Senato durante la legislatura in corso e dalle conclusioni dell’indagine conoscitiva promossa dalla 6^ Commissione finanze e tesoro del Senato sulle condizioni del sistema bancario e finanziario italiano.

L’istituzione della Commissione d’inchiesta nasce dall’esigenza di verificare le criticità che hanno interessato nel corso degli ultimi anni il nostro sistema bancario ed in particolare le situazioni di crisi o di dissesto nella quale sono rimasti coinvolti diversi importanti istituti di credito, la trasparenza e la correttezza del collocamento presso i risparmiatori di taluni prodotti finanziari ad alto rischio.

Il sistema bancario italiano, a seguito della crisi economica e finanziaria internazionale avviatasi nel 2007, ha subito una sensibile caduta della capacità reddituale ed un accumulo crescente di sofferenze (crediti deteriorati), a cui si sono aggiunte strategie manageriali poco prudenti e in molti casi con una grave sottovalutazione dei rischi.

Le autorità di vigilanza europee e nazionali, preso atto della situazione, hanno da subito avviato un percorso che ha portato, con l’approvazione di un pacchetto di direttive ad hoc, a disciplinare il rafforzamento patrimoniale delle banche e la loro capacità di resistere agli shock (stress test), e a disciplinare le modalità di risoluzione delle crisi bancarie.

Come evidenziato nell’indagine conoscitiva, il sistema bancario italiano ha dimostrato una notevole capacità di assorbimento degli shock della crisi economica e finanziaria ed una solidità complessiva. Gli ultimi dati a disposizione evidenziano come il sistema nel suo complesso sia avviato verso la ripresa, con un rafforzamento dei bilanci e la ripresa, seppure debole, dell’offerta del credito.

Tuttavia, la crisi non è stata senza conseguenze. La repentina crescita dei crediti deteriorati e il peggioramento degli attivi hanno fatto emergere in taluni casi la fragilità patrimoniale di alcuni istituti di credito, anche di particolare rilievo, e dall’altro il problema di gestioni e scelte manageriali non all’altezza della situazione.

In tale contesto, quattro istituti di credito (Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Cassa di risparmio di Chieti, Banca popolare dell’Etruria e del Lazio) sono stati posti in amministrazione straordinaria a partire dal 2013 e recentemente è stato adottato un provvedimento urgente per il salvataggio del Monte dei Paschi di Siena e di altri importanti istituti di credito.

L’esigenza di numerosi istituti di ripulire i bilanci dalle partite incagliate e di aumentare la raccolta di provvista ha portato, poi, diversi istituti di credito al collocamento sul mercato di prodotti finanziari ad elevato rischio per gli investitori.

Solo per rimanere al caso delle quattro banche poste in risoluzione, il valore delle obbligazioni subordinate collocate presso la clientela retail (circa 10.559 clienti) ammonta a 374 milioni di euro.

Le conseguenze di tali vicende si sono ripercosse sul complessivo clima di fiducia nei confronti del sistema bancario e sono ora una delle cause della scarsa redditività degli istituti.

Nel sistema rimane poi  il problema dei crediti deteriorati (NPL). Secondo i dati della Banca d’Italia gli NPL ammontano a circa 200 miliardi di euro, di cui 85 sono sofferenze nette. L’elevato livello degli NPL delle banche in Italia ha effetti non solo sulle banche stesse ma anche sull’intera economia. A fronte dei costi e delle perdite notevoli sostenuti dalle banche nel processo di recupero dei crediti, aumenta il costo di indebitamento di famiglie e imprese e si contrae l’offerta di credito. Alti livelli di NPL frenano la redditività delle banche, scoraggiano gli investitori nel capitale bancario e riducono l’offerta di credito a favore di famiglie ed imprese pur con adeguato merito di credito.

L’indagine conoscitiva della 6^ Commissione finanze, pur confermando la resilienza del nostro sistema bancario e la sua solidità complessiva, ha evidenziato pertanto l’opportunità di procedere all’esame dei disegni di legge istitutivi di una Commissione d’inchiesta non solo per affrontare le problematiche descritte, ma anche per discutere di come ampliare la tutela dei risparmiatori, attivare un sistema unico di assicurazione dei depositi, accelerare l’unione dei mercati finanziari, ridurre lo stock di crediti deteriorati ed evitare l’accumulo di nuovi NPL ed, infine, per recuperare margini di manovra per la gestione delle situazioni di crisi degli istituti.

Nelle conclusioni dell’indagine conoscitiva si suggeriscono, pertanto, sette possibili indirizzi da seguire nell’attività dell’inchiesta:

Nel merito, il disegno di legge, istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con la previsione della conclusione dei lavori entro la fine della legislatura. La Commissione, composta da venti senatori e da venti deputati (con l’obbligo, se necessario, di dichiarare alla presidenza della Camera di appartenenza di aver ricoperto incarichi di amministrazione e di controllo negli istituti bancari oggetto dell’inchiesta), ha il compito di verificare gli effetti sul sistema bancario italiano della crisi finanziaria globale e le conseguenze dell’aggravamento del debito sovrano.

Tra i compiti della Commissione emergono in tutta evidenza le verifiche da effettuare sulla gestione degli Istituti bancari che, anche in relazione ai fenomeni della crisi finanziaria, sono rimasti coinvolti in situazioni di crisi o di dissesto e sono stati o sono destinatari a qualsiasi titolo di risorse pubbliche.

Particolare attenzione è riservata alle verifiche sulle modalità di raccolta della provvista e agli strumenti utilizzati e sulla correttezza del collocamento presso il pubblico – con riferimento ai piccoli risparmiatori e investitori non istituzionali – dei prodotti finanziari, soprattutto quelli ad alto rischio, e con particolare riferimento alle obbligazioni bancarie e alle forme di erogazione del credito a prenditori di particolare rilievo.

Oggetto di approfondimento sono anche l’osservanza da parte degli istituti di credito degli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza nell’allocazione di prodotti finanziari previsti dalla vigente normativa, nonché degli obblighi di corretta informazione agli investitori e alla diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione del credito e vendita di azioni o altri strumenti finanziari della banca.

In conseguenza delle suddette verifiche, alla Commissione spetta il compito di accertare l’efficacia delle attività di vigilanza sul sistema bancario e finanziario posta in essere dagli organi preposti, in relazione alla tutela del risparmio, alla modalità di applicazione delle regole e degli strumenti di controllo vigenti, con particolare riguardo alle modalità di applicazione e all’idoneità degli interventi, dei poteri sanzionatori e degli strumenti di controllo previsti, nonché all’adeguatezza delle modalità di presidio dai rischi, nonché l’adeguatezza della disciplina legislativa e regolamentare sul sistema bancario e finanziario, nonché sul sistema di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e gestione delle crisi bancarie.

Infine, oggetto di indagine della Commissione d’inchiesta sono anche i criteri di remunerazione dei manager, le eventuali operazioni suscettibili di conflitto di interesse nonché la struttura dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e la politica di aggregazione e fusione degli istituti.

La Commissione è previsto che proceda alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni dell’autorità giudiziaria e ad essa, limitatamente all’oggetto delle indagini di competenza, non può essere opposto il segreto d’ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato. Alla Commissione non può essere, altresì, opposto il vincolo di segreto su atti o i documenti attinenti all’oggetto dell’inchiesta.

 

 

a cura di Maurizio Coresi