Il disegno di legge, approvato in seconda lettura al Senato, è una delega al Governo per il riordino del sistema nazionale di protezione civile.
La delega, da esercitare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, prevede uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni.
Questi i punti salienti del provvedimento:
a) la definizione delle attività di protezione civile, da intendersi come insieme delle attività volte a tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi naturali o di origine antropica, articolate in attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi connessi con i medesimi eventi calamitosi, di pianificazione e gestione delle emergenze, nonché di coordinamento;
b) l’organizzazione di un sistema policentrico, che consenta la definizione dei livelli di coordinamento intermedi tra il livello comunale e regionale e l’integrazione dell’elenco delle strutture operative che operano con finalità di protezione civile;
c) l’attribuzione delle funzioni in materia di protezione civile allo Stato, alle Regioni, ai comuni, alle unioni dei comuni, alle città metropolitane, agli enti di area vasta e alle diverse componenti e strutture operative del Servizio, distinguendo le funzioni di carattere politico e quelle di gestione amministrativa;
d) la partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, singoli o in associazione, con attenzione alla pianificazione delle iniziative, alle esercitazioni per l’emergenza, alla diffusione di una “cultura di protezione civile”, e alla promozione delle organizzazioni di volontariato per favorirne l’integrazione in tutte le attività di protezione civile; allo stesso tempo, la previsione della collaborazione con università e enti di ricerca alle diverse attività;
e) la disciplina dello stato di emergenza e la previsione del potere di ordinanza in deroga alle norme vigenti, assieme alle modalità di attivazione operativa del Servizio nazionale;
f) la istituzione di meccanismi e procedure di revisione e valutazione periodica dei piani di emergenza comunali;
g) la previsione di modalità di intervento volte a garantire effettività ed efficacia delle misure, commisurate alla durata della situazione emergenziale;
h) una disciplina organica del finanziamento delle funzioni attraverso il Fondo della protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali e il Fondo regionale di protezione civile;
i) la disciplina delle procedure finanziarie e contabili che devono rispettare i commissari delegati titolari di contabilità speciale, con relativi obblighi di rendicontazione, il controllo successivo, il subentro delle amministrazioni competenti in via ordinaria;
j) la previsione delle misure per rimuovere ostacoli alla ripresa di normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi, consistenti in interventi strutturali di ripristino dei territori, di opere e infrastrutture pubbliche, di riduzione del rischio, anche prevedendo forme di microcredito agevolato.

Sono poi definiti i principi e i criteri direttivi da rispettare nell’esercizio della delega, tra i quali l’identificazione delle tipologie di rischio; l’individuazione dei livelli degli effetti determinati dagli eventi calamitosi per parametrare le diverse misure e forme di agevolazioni e di ristoro per i soggetti interessati, e l’introduzione di appositi strumenti di semplificazione volti alla riduzione degli adempimenti amministrativi. I decreti legislativi devono provvedere alla semplificazione normativa delle materie che ne sono oggetto, e definire i criteri da seguire al fine di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le necessarie iniziative per la ricognizione, la modifica e l’integrazione dei provvedimenti di attuazione. I decreti legislativi dovranno inoltre individuare gli ambiti nei quali le Regioni esercitano la potestà legislativa e regolamentare. Entro due anni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi, infine, il Governo potrà adottare eventuali disposizioni integrative o correttive dei decreti emanati.

Complessivamente, il disegno di legge non stravolge l’impianto della legge n. 225 del 1992, che regola ad oggi il sistema di protezione civile in Italia, e che in numerosi occasioni ha dimostrato di essere un valido strumento normativo per indirizzare l’azione della Protezione civile. La necessità di una omogeneizzazione e semplificazione della materia attraverso lo strumento della delega legislativa deriva fondamentalmente dal fatto che all’impianto originario si sono sovrapposte, nel tempo, disposizioni particolari che rischiavano di determinare sovrapposizioni e complicare l’azione del sistema nazionale, soprattutto considerando la necessità della collaborazione con i diversi livelli di governo del territorio.